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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del Decreto di esclusione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito territoriale di Torino notificato a mezzo pec in data 02.03.2026, con il quale è stata disposta l'esclusione dell'aspirante BONTEMPO Salvatore (18/02/1971 - TO) dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I FASCIA e dalle graduatorie di istituto di II FASCIA per il biennio 2024/2026 della classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO - della nota U.0005560.30-03-2026 h.12:11 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V - Ambito territoriale di Torino, notificata a mezzo pec in data 30.03.2026, con la quale veniva comunicato il termine della sospensione degli effetti del decreto di esclusione, prot.3538 del 02/03, il quale riprendeva dalla stessa data la piena operatività - del Decreto n. 4338 del 10.04.2026 - Prot. 3102/2026 dell'I.I.S. “Ignazio Porro” di Pinerolo, notificato in data 10.04.2026, con il quale veniva disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro Prot. n.6293 del 02.09.2025- identificativo RDL SIDI TO00000000127314Z2000002 disponendo la data del 10.04.2026 quale ultimo giorno di servizio - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguenziale o comunque connesso; e per il conseguente accertamento del diritto del Prof. Bontempo Salvatore alla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I FASCIA e nelle graduatorie di istituto di II FASCIA per il biennio 2024/2026 della classe di concorso ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, nonché alla conferma con del contratto di lavoro a tempo determinato Prot. n.6293 del 02.09.2025 - identificativo RDL SIDI TO00000000127314Z2000002 sino alla sua scadenza naturale con conseguente reintegra nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta risoluzione del contratto e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; nonché per la condanna dell'amministrazione scolastica resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del 10 aprile 2026 e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.

Giustizia amministrativa202600647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia e dalle graduatorie di istituto di II fascia per il biennio 2024/2026, nonché comunicazione di riattivazione degli effetti dell'esclusione e decreto di risoluzione anticipata del contratto di supplenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte lo ha escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia e dalle graduatorie di istituto di II fascia, classe di concorso ADSS, con successiva riattivazione degli effetti dell'esclusione. Ha inoltre impugnato il decreto dell'istituto scolastico di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato, chiedendo la permanenza nelle graduatorie, la conferma del contratto sino alla scadenza naturale, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni e dei contributi. Ha dedotto svariate censure, lamentando in particolare il mancato riconoscimento di uno specifico titolo. Aveva altresì proposto istanza cautelare monocratica e collegiale.

La decisione

Il TAR, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo aver avvisato le parti, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La formazione e la modificazione delle graduatorie provinciali per le supplenze non costituiscono procedure concorsuali: non comportano valutazioni discrezionali né comparazione tra concorrenti finalizzata all'individuazione di vincitori, ma consistono nell'inserimento in un elenco progressivo di soggetti in possesso di determinati requisiti. Le relative determinazioni rientrano pertanto nei poteri organizzativi e direttivi esercitati dall'amministrazione quale datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001 e incidono su diritti soggettivi. La giurisdizione amministrativa residua soltanto quando la controversia investa direttamente la validità dell'atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie, e la tutela della posizione individuale sia chiesta quale conseguenza dell'annullamento di tale atto: ipotesi non ravvisata nel caso concreto. Il TAR ha richiamato e condiviso precedenti propri e l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e dell'erronea indicazione del regime dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    atti di fronte ai quali si ritengono configurabili soltanto diritti soggettivi

    Le determinazioni relative alla formazione e gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze rientrano nei poteri organizzativi e direttivi esercitati dall'amministrazione nella veste di datore di lavoro privato; le controversie relative incidono quindi su diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario.

  • art. 60 c.p.a.

    sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Consente al giudice, previo avviso alle parti e ricorrendone i presupposti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la cautelare.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla formazione, modificazione e gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tali attività non costituiscono procedure concorsuali e non implicano valutazioni discrezionali o comparazioni tra concorrenti per individuare vincitori.
  • L'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze consiste nell'inclusione in un elenco progressivo di soggetti in possesso di determinati requisiti, preordinato al conferimento dei posti disponibili; la posizione dell'aspirante ha natura di diritto soggettivo nei confronti delle determinazioni adottate dall'amministrazione quale datore di lavoro privato.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, in materia di graduatorie provinciali per le supplenze, soltanto quando la controversia investa direttamente la validità dell'atto amministrativo generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie, chiedendo la tutela della posizione individuale come conseguenza dell'annullamento di tale atto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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