Parere n. 1316/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Agrines di Calia Agnese s.a.s. contro la Regione Puglia per l’annullamento della nota del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale prot. n. AOO_180/31-01-2023/0006071, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di sostegno n. 54250476535 presentata a valere sulla “operazione 4.1.A” del programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota regionale che ha dichiarato inammissibile la domanda di sostegno presentata nell’ambito dell’operazione 4.1.A del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 per l’omessa considerazione della regolarizzazione contributiva intervenuta dopo il preavviso di rigetto ma prima del provvedimento finale; la violazione del punto 15 dell’Avviso pubblico, che subordinava la verifica dei titoli di possesso dei terreni agli investimenti fissi e la collocava dopo l’approvazione della graduatoria; il travisamento del contratto di conduzione; il difetto di istruttoria; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. La Regione ha sostenuto che il titolo di possesso non fosse conforme all’Avviso e che la regolarità contributiva dovesse essere valutata esclusivamente alla data di richiesta del DURC, senza rilevanza della successiva regolarizzazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato e ha espresso parere favorevole all’accoglimento, con annullamento degli atti impugnati e salvezza dell’ulteriore attività amministrativa regionale. In via preliminare ha escluso la necessità di notificare il ricorso a controinteressati, poiché il provvedimento negativo non attribuiva vantaggi diretti a terzi e l’eventuale annullamento avrebbe comportato soltanto la riapertura dell’istruttoria nei confronti della ricorrente. Nel merito, ha rilevato che la Regione aveva violato l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, omettendo di valutare la regolarizzazione del DURC intervenuta il giorno successivo al preavviso di rigetto e tredici giorni prima dell’adozione del provvedimento finale. Ha inoltre ritenuto violato il punto 15 dell’Avviso, sia perché gli investimenti proposti erano mobili e non richiedevano la documentazione relativa ai titoli di possesso, sia perché la verifica era stata anticipata rispetto alla fase prevista dalla lex specialis. Il Collegio ha ravvisato anche una violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerata la modesta entità dell’irregolarità contributiva, la sua risalenza, l’assenza di dolo, la tempestiva regolarizzazione e la durata particolarmente lunga del procedimento. Le ulteriori doglianze e l’istanza cautelare sono state assorbite.
Osservazioni
Art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - Regolarizzazione del DURC
L’amministrazione deve valutare i fatti sopravvenuti e le osservazioni del privato intervenuti prima dell’adozione del provvedimento finale, anche quando tali fatti si verificano nel termine assegnato con il preavviso di rigetto. L’omessa considerazione del DURC regolare ottenuto il giorno successivo al preavviso, prima dell’atto conclusivo, integra violazione dell’art. 10-bis e difetto di istruttoria.
Punto 15 dell’Avviso pubblico - Titolo di possesso dei terreni
La verifica dei titoli di possesso era prevista esclusivamente per i terreni sui quali fossero realizzati investimenti fissi e in una fase successiva all’approvazione della graduatoria. Poiché gli investimenti della ricorrente erano tutti mobili, la Regione non poteva dichiarare inammissibile la domanda per la mancata produzione di tale documentazione, né anticipare la verifica rispetto alla scansione temporale stabilita dall’Avviso.
Lex specialis e autovincolo procedimentale
Le prescrizioni dell’Avviso pubblico vincolano anche l’amministrazione procedente. Il loro mancato rispetto determina violazione dell’autovincolo procedimentale e dell’obbligo di parità di trattamento tra i partecipanti.
Proporzionalità, ragionevolezza e istruttoria
L’esclusione dalla procedura per un’irregolarità contributiva di importo modesto, risalente, non dolosa e tempestivamente sanata, senza alcuna valutazione di proporzionalità e nonostante la regolarità intervenuta prima del provvedimento finale, è irragionevole e sproporzionata. La durata eccezionalmente estesa del procedimento rafforza il vizio.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
La partecipazione procedimentale non si esaurisce nella ricezione delle osservazioni: l’amministrazione deve valutarle e considerare i fatti sopravvenuti prima dell’adozione del provvedimento finale, anche se intervenuti oltre il termine di dieci giorni.
art. 1 l. 241/1990
economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza
I principi generali dell’azione amministrativa comprendono criteri di proporzionalità, logicità e adeguatezza, che impediscono l’applicazione meramente meccanica delle regole.
art. 4 D.M. 30 gennaio 2015
È richiamato quale parametro dedotto dalla ricorrente in materia di regolarità contributiva; il parere valorizza, in concreto, l’obbligo dell’amministrazione di considerare la regolarizzazione intervenuta prima dell’atto finale.
Punto 15 dell’Avviso pubblico per l’operazione 4.1.A del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020
copia dei titoli di possesso dei terreni e degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o usufrutto ai fini della dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilità da parte del richiedente, esclusivamente per i terreni sui quali è prevista la realizzazione di investimenti fissi
La disposizione limita la verifica dei titoli di possesso ai terreni interessati da investimenti fissi e la colloca dopo l’approvazione della graduatoria; tali prescrizioni vincolano l’amministrazione quale lex specialis.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere del Consiglio di Stato decide sostanzialmente la controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo preceduto dal preavviso di rigetto, l’amministrazione deve valutare non soltanto le osservazioni formalmente presentate dal privato, ma anche i fatti sopravvenuti prima dell’adozione del provvedimento finale, quando siano idonei a far venir meno uno dei motivi ostativi.
- Le prescrizioni contenute in un avviso pubblico costituiscono lex specialis e vincolano l’amministrazione procedente, che non può introdurre in sede istruttoria oneri documentali ulteriori o anticipare verifiche rispetto a quanto previsto dall’avviso.
- L’amministrazione non può dichiarare inammissibile una domanda per la mancata produzione di un documento quando la lex specialis non lo richieda in relazione alla specifica tipologia di investimento o di attività proposta.
- L’applicazione di una misura espulsiva deve essere preceduta da una valutazione concreta di proporzionalità e ragionevolezza, soprattutto quando l’irregolarità sia modesta, risalente, non dolosa e tempestivamente sanata prima della decisione finale.
- La violazione dell’autovincolo derivante dall’avviso pubblico integra illegittimità dell’azione amministrativa e può comportare, insieme al travisamento dei presupposti, l’annullamento del provvedimento conclusivo.
Inammissibilità di una domanda di sostegno agricolo e regolarizzazione del DURC
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’impresa agricola contro la Regione Puglia per l’annullamento del provvedimento che aveva dichiarato inammissibile una domanda di sostegno presentata nell’ambito dell’operazione 4.1.A del Programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l’annullamento degli atti impugnati, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa.
Premesse e svolgimento della procedura
La domanda, presentata nel 2017, riguardava un progetto di investimento comprendente esclusivamente macchinari e attrezzature mobili, per una spesa complessiva di 414.990 euro e un contributo richiesto di 235.214 euro. A seguito dello scorrimento della graduatoria, la domanda è stata ammessa all’istruttoria tecnico-amministrativa.
La Regione ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo documentazione integrativa e ha successivamente trasmesso il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. I motivi ostativi riguardavano l’inidoneità del titolo di possesso dei terreni e l’irregolarità contributiva risultante dal DURC richiesto nel novembre 2022.
Il giorno successivo al preavviso, l’impresa ha regolarizzato la propria posizione contributiva ottenendo un DURC regolare. Nonostante ciò, la Regione ha adottato il provvedimento finale di inammissibilità senza considerare la regolarizzazione intervenuta.
Controinteressati e ammissibilità del ricorso
La Sezione ha escluso la presenza di controinteressati in senso tecnico. Il provvedimento impugnato era negativo e non attribuiva vantaggi diretti e immediati a soggetti terzi. L’eventuale annullamento avrebbe comportato soltanto la riapertura dell’istruttoria nei confronti della ricorrente, senza incidere su posizioni consolidate di altri beneficiari.
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990
La Sezione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla regolarizzazione del DURC. L’art. 10-bis impone all’amministrazione di comunicare i motivi ostativi e di valutare le osservazioni e gli elementi forniti dal privato prima dell’adozione del provvedimento finale.
La funzione partecipativa non consiste nella mera ricezione di osservazioni scritte. L’amministrazione deve verificare se, nel periodo successivo al preavviso, siano intervenuti fatti capaci di superare i motivi ostativi. Nel caso esaminato, la regolarizzazione contributiva era intervenuta il giorno successivo al preavviso e tredici giorni prima del provvedimento finale. La Regione avrebbe quindi dovuto verificare la persistenza dell’irregolarità al momento della decisione.
Il mancato esame del DURC regolare ha integrato sia la violazione dell’art. 10-bis sia un difetto di istruttoria. La Sezione ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis non ha natura perentoria e l’amministrazione deve considerare le osservazioni e i fatti sopravvenuti anche quando intervengano oltre tale termine, purché prima dell’adozione dell’atto finale.
Violazione dell’Avviso pubblico e autovincolo procedimentale
Il punto 15 dell’Avviso pubblico richiedeva la produzione dei titoli di possesso esclusivamente per i terreni sui quali fossero previsti investimenti fissi. La verifica era inoltre collocata dopo l’approvazione della graduatoria, nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa.
La Sezione ha rilevato due violazioni:
- gli investimenti indicati dalla ricorrente erano tutti mobili, comprendendo macchinari e attrezzature agricole, sicché non ricadevano nell’ambito dell’onere documentale previsto dal punto 15;
- la Regione aveva anticipato la verifica del titolo di possesso già nella fase del soccorso istruttorio, mentre l’Avviso la collocava in una fase successiva.
L’Avviso costituisce lex specialis della procedura e vincola anche l’amministrazione. Il suo mancato rispetto viola l’autovincolo procedimentale e il principio di parità di trattamento. La dichiarazione di inammissibilità fondata sulla mancata produzione di un documento non richiesto per gli investimenti mobili è stata quindi ritenuta illegittima anche per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Proporzionalità, ragionevolezza e difetto di istruttoria
Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo anche sotto il profilo della proporzionalità. L’irregolarità contributiva aveva un importo modesto, pari a 164,41 euro, risaliva al febbraio 2020 e non era maturata durante una fase di valutazione amministrativa, considerato che la domanda era stata presentata nel 2017 e l’istruttoria era iniziata soltanto nel 2022.
La ricorrente aveva inoltre regolarizzato la posizione immediatamente dopo il preavviso di rigetto e prima dell’adozione dell’atto finale. Nonostante tali circostanze, la Regione aveva applicato la conseguenza più grave, ossia l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dalla graduatoria, senza svolgere alcuna valutazione di adeguatezza e proporzionalità.
La Sezione ha richiamato l’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e ha affermato che l’amministrazione non può applicare le regole in modo meccanico, ma deve ponderare gli interessi coinvolti secondo criteri di logicità, proporzionalità e adeguatezza. La durata del procedimento, protrattosi per oltre cinque anni dalla presentazione della domanda, ha ulteriormente evidenziato l’irragionevolezza della decisione.
Esito del ricorso
Le ulteriori censure, compresa l’istanza cautelare, sono state assorbite. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario, con annullamento del provvedimento di inammissibilità e degli atti connessi, presupposti e conseguenti, lasciando salva l’ulteriore attività amministrativa della Regione Puglia.
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