Cassazione Penale, Ordinanza n. 14357/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale. Secondo la Corte di cassazione, però, il motivo si limitava a riprodurre le censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata; inoltre, tendeva a sollecitare una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il limite del controllo di legittimità sulla motivazione, che consente solo di verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza rivalutare il merito delle prove.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello per furto aggravato.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
richiamata per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza controllo sulla rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto riproponendo in modo meramente reiterativo le stesse censure già esaminate e respinte in appello, se non vi è effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi di prova, poiché il giudice di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di un ragionamento giustificativo logicamente coerente, non alla verifica della sua conformità alle acquisizioni processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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