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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46014/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due censure: (1) vizio di motivazione per carenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendo che il portafoglio era rimasto incustodito nella Prefettura e che terzi (o lo stesso Varnero o Fanelli) avrebbero potuto asportare la banconota o la tessera; ha inoltre prospettato che, se avesse prelevato la banconota, sarebbe stato più plausibile l'appropriazione dell'intero portafoglio e ha avanzato ricostruzioni alternative dei fatti; (2) vizio di diritto per errata qualificazione del fatto come peculato (art. 314 c.p.), dovendosi invece applicare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata disponibilità della cosa in ragione dell'ufficio o del servizio. Come supporto giurisprudenziale ha richiamato una sentenza della Cassazione del 2003.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso sollecitasse una diversa valutazione di merito e non abbia censurato la motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà: la Corte territoriale aveva esposto un apparato argomentativo logico e motivato (ricezione del portafoglio da parte di Fanelli, visione del contenuto da parte del ricorrente, collocazione in un cassetto della Prefettura, successiva restituzione con ammanco) e aveva respinto le alternative difensive come mere ricostruzioni alternative. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: in base alla ricostruzione di fatto il possesso del portafoglio da parte del ricorrente è avvenuto "in ragione della sua veste di pubblico ufficiale", sicché la qualificazione come peculato era corretta. La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha ritenuto applicabile il reato di peculato perché il possesso del portafoglio e del suo contenuto è stato acquisito dal ricorrente in ragione della sua qualità di pubblico ufficiale addetto a compiti di pubblica sicurezza, dunque la disponibilità derivava dall'ufficio/servizio

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La tesi difensiva che proponeva la riqualificazione del fatto in appropriazione indebita è stata ritenuta infondata: la Corte ha ritenuto che le condizioni fattuali non corrispondessero all'ipotesi di mera appropriazione privata priva di collegamento con l'ufficio

  • art. 927 cod. civ. (oggetti smarriti e ritrovati)

    Citato nel ragionamento ma ritenuto non decisivo: pur sussistendo obblighi civili relativi agli oggetti rinvenuti, il giudice penale ha valutato che nella pratica il possesso del portafoglio è stato acquisito per effetto della qualità pubblicistica del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se non per vizi di motivazione macroscopici: le doglianze che propongono ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili se non mostrano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito
  • Per distinguere peculato da appropriazione indebita è decisivo verificare se il possesso della cosa sia stato acquisito "in ragione" dell'ufficio o del servizio: se sussiste tale nesso la fattispecie è peculato
  • Comportamenti del pubblico ufficiale finalizzati a negare la ricezione dell'oggetto o a non redigere i previsti atti formali possono costituire indizi rilevanti per la responsabilità penale e rafforzare la motivazione di merito
  • In sede di cassazione occorre mettere in evidenza vizi formali o motivazionali macroscopici (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) per ottenere l'ammissione del ricorso; la semplice persuasività difensiva o la proposta di alternative plausibili non sono sufficienti
  • Se si contesta la riconducibilità del possesso alla qualità di pubblico ufficiale, è utile produrre elementi concreti (es. testimonianze, registrazioni, documenti) che dimostrino la reale assenza del nesso con l'ufficio o l'impossibilità pratica di appropriazione da parte del pubblico ufficiale

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