Cassazione Penale, Ordinanza n. 10704/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello che, in sede di esecuzione, aveva negato l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra una precedente sentenza relativa a ricettazione di beni contraffatti commessa nel 2003 e altre due sentenze concernenti due distinte associazioni per delinquere, la prima con condotta iniziata nel 2004 e la seconda dal novembre 2009. Secondo la difesa, le decisioni di merito avrebbero erroneamente escluso la medesimezza del disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono manifestamente infondati perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sui criteri per desumere una volizione unitaria e, soprattutto, perché mirano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Viene inoltre ritenuta corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel distinguere temporalmente e logicamente i fatti, evidenziando l'assenza di elementi idonei a dimostrare che, quando l'imputato aderì alla prima associazione, avesse già deliberato la partecipazione anche alla seconda, intervenuta a distanza di cinque anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse correttamente motivata nell'escludere la continuazione tra la ricettazione del 2003 e le due partecipazioni associative successive, nonché tra le due associazioni, separate da un significativo intervallo temporale e prive di elementi dimostrativi di un unico disegno criminoso originario. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, desumibile da criteri rigorosi; non è sufficiente la mera contiguità soggettiva o la serialità delle condotte quando i fatti risultano distanti nel tempo e autonomi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto quando i reati presentino un apprezzabile scarto temporale e non emergano elementi concreti che consentano di inferire, già al momento della prima condotta, la deliberazione delle successive.
- La mera appartenenza a distinte associazioni per delinquere, anche se riferita al medesimo soggetto, non basta a fondare la continuazione se le adesioni si collocano in momenti diversi e non vi è prova di un progetto criminoso unitario originario.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa rilettura dei fatti, essendo il controllo della Cassazione limitato alla tenuta logico-giuridica della motivazione.
- Le censure di illogicità o contraddittorietà della motivazione sono inammissibili quando non emergano dal testo del provvedimento impugnato e si risolvano in una contestazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →