Sentenza n. 412/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE INTEGRALE DEL GIUDICATO: formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, n. 167/2023, depositata e resa pubblica il 13.09.2023, sul ricorso r.g. 598/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 19.11.2023; passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sez. Lavoro, n. 167/2023, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere e corrispondere il beneficio economico di 500 euro annui, per gli anni scolastici indicati nella decisione, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero aveva pagato le spese processuali del giudizio presupposto, ma non aveva corrisposto la sorte capitale, ossia il beneficio economico riconosciuto. La ricorrente ha quindi dedotto l'integrale inesecuzione del giudicato e chiesto anche la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla rituale notificazione della sentenza all'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato non era stato compiutamente eseguito: il pagamento delle sole spese processuali non soddisfaceva l'obbligo di corrispondere il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta docente. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore e concluda l'incarico nei successivi 60 giorni, anche mediante un funzionario delegato. Il TAR ha precisato che l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente e non dà luogo a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, nonché al rimborso del contributo unificato; tali somme devono essere corrisposte direttamente al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, attraverso la quale deve essere attribuito il beneficio economico di 500 euro annui riconosciuto dal giudicato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, una volta passato in giudicato il provvedimento.
art. 93 c.p.c.
Consente la corresponsione diretta delle spese liquidate al difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione o corresponsione diretta delle spese al difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non adempie integralmente al giudicato quando esegue soltanto una parte degli obblighi derivanti dalla sentenza, come il pagamento delle spese processuali, omettendo la prestazione economica principale riconosciuta al creditore.
- Quando una sentenza passata in giudicato riconosce a un docente il beneficio economico annuale della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'amministrazione deve attribuire integralmente tale beneficio per tutte le annualità indicate nel titolo, secondo le modalità stabilite dalla sentenza.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è procedibile ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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