Cassazione Penale, Sentenza n. 17330/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'insussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di truffa; il motivo è stato ritenuto generico perché riproponeva argomentazioni già valutate e respinte dal giudice del gravame, senza specificità.
La decisione
Nel corso del procedimento di cassazione è stata depositata memoria con allegati con cui il difensore ha comunicato la remissione di querela, ritualmente accettata. La Corte di legittimità ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha precisato che l'estinzione per remissione di querela prevale sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Sono state liquidate le spese processuali a carico dell'imputato ricorrente ai sensi della disciplina vigente (art. 340, comma 4 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 340, comma 4 c.p.p.
Richiamata per la regolazione delle spese processuali: le spese seguono la disciplina normativa prevista e l'imputato è condannato al loro pagamento.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
Giurisprudenza richiamata a favore del principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 (dep. 2021), Rv. 281326
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio che l'estinzione del reato per remissione di querela prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso e va dichiarata dalla Corte di cassazione quando ricorrano le condizioni formali.
Massime di principio
- Una remissione di querela intervenuta e rituale, anche se prodotta in pendenza del ricorso per Cassazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato anche se il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile.
- Perché la remissione produca l'effetto estintivo è necessario che sia tempestiva, rituale e documentalmente provata; pertanto è importante allegare e far accettare formalmente la remissione nel processo d'appello o in cassazione.
- Se il motivo di ricorso è generico e ripropone argomentazioni già valutate e ritenute infondate, la Cassazione può non entrare nel merito: in presenza però di una causa estintiva sopravvenuta, la valutazione di merito diventa superflua e il giudice dichiara l'estinzione.
- Sulle spese processuali operano le regole ordinarie (art. 340, comma 4 c.p.p.): anche se il reato si estingue, il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese.
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