Sentenza del 20/12/2018 n. 9297 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Divisione ereditaria - Base imponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti di divisione ereditaria. La questione era stabilire se, ai fini del calcolo della massa comune, dovessero essere inclusi anche i beni già appartenenti ai successori e conferiti o considerati nell'ambito della collazione. La sentenza chiarisce che l'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 richiama le regole dell'imposta di successione: la base imponibile è costituita dal valore netto dell'asse ereditario e delle singole quote, mentre il valore delle donazioni soggette a collazione rileva soltanto per determinare le aliquote, non per ampliare la base imponibile.
La decisione
È stato affermato che, nella divisione ereditaria, la base imponibile dell'imposta di registro deve comprendere esclusivamente l'incremento patrimoniale derivante dai beni caduti in successione. Non devono invece essere computati i beni già appartenenti ai successori, anche se rilevanti ai fini della collazione, poiché la loro tassazione determinerebbe una duplicazione d'imposta, essendo normalmente già stati assoggettati all'imposta sulle donazioni. Il testo non specifica formalmente l'esito processuale né identifica le parti; sul piano sostanziale, il principio è favorevole al contribuente o al privato che contesti l'inclusione dei beni preesistenti nella base imponibile.
Norme richiamate
Art. 34 del d.P.R. n. 131/1986
La massa comune rilevante per l'imposta di registro sugli atti di divisione ereditaria deve essere determinata sulla base del valore dell'asse ereditario netto, secondo le regole dell'imposta di successione. La base imponibile riguarda quindi i beni effettivamente trasferiti per successione e non quelli già appartenenti ai condividenti.
Disposizioni in materia di imposta di successione richiamate dall'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986
Il valore delle donazioni soggette a collazione può essere considerato per la determinazione delle aliquote, ma non entra nella base imponibile dell'imposta, che resta limitata al valore netto dei beni caduti in successione.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria, la base imponibile deve riflettere il solo incremento patrimoniale acquisito a causa della successione.
- I beni già appartenenti agli eredi prima dell'apertura della successione non devono essere inclusi nella base imponibile dell'imposta di registro, anche se rilevano ai fini della collazione civilistica.
- La collazione può incidere sulla determinazione delle quote o delle aliquote, ma non comporta automaticamente l'inclusione dei beni donati nella base imponibile dell'imposta di registro.
- Occorre evitare la doppia imposizione: beni già tassati mediante imposta sulle donazioni non devono essere nuovamente tassati come parte dell'asse ereditario, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra valore utilizzato per calcolare aliquote o quote e valore effettivamente imponibile ai fini dell'imposta.
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