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Sentenza

Sentenza n. 4113/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2403/2025.

Giustizia amministrativa202601516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2403/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2403/2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Il titolo era stato notificato al Ministero il 1° agosto 2025, non era stato impugnato, come attestato dalla cancelleria il 3 febbraio 2026, e l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine determinato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, considerando la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre imposto al Ministero una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, momento a partire dal quale la parte interessata deve attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e spese generali se spettanti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto anche in relazione al servizio a tempo determinato in forza del giudicato da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme e il termine previsto per l’adempimento è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • In sede di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza, comprovata dalla certificazione della cancelleria, dimostra la formazione del giudicato e legittima l’adozione delle misure esecutive richieste, ove sia altresì decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’esecuzione può nominare commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione munito delle necessarie competenze tecniche; l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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