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Sentenza

Sentenza n. 758/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento - del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese prot. n. 2261 del 13 luglio 2022, che ha rideterminato la misura del contributo concesso alla Salvatore Matarrese s.p.a. a norma della L. 488/92, riducendolo dell'importo di € 141.684,20 (pari alla differenza tra il contributo concesso per il programma di investimenti pari ad € 1.416.842,00 e quello già erogato di € 1.275.157,80); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la proposta della concessionaria Banca Ifis di revoca delle agevolazioni formulata con nota del 28 aprile 2022.

Giustizia amministrativa202201074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rideterminazione e revoca parziale del contributo concesso ai sensi della legge n. 488/1992, limitatamente alla quota di saldo non ancora erogata

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero e banca concessionaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2004 un contributo provvisorio di euro 1.416.842,00 per un programma di investimenti, del quale erano state erogate somme per euro 1.275.157,80. Dopo la conclusione positiva dell'investimento e la conferma del contributo definitivo, il saldo non veniva erogato perché, nel frattempo, la società era stata sottoposta a procedura concorsuale e non aveva fornito, tramite i propri organi, la documentazione necessaria per l'acquisizione di una nuova certificazione antimafia. La banca concessionaria proponeva quindi la revoca delle agevolazioni e il Ministero rideterminava definitivamente il contributo nell'importo già erogato, non liquidando il saldo di euro 141.684,20. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 18 l. 241/1990 e difetto di istruttoria, sostenendo che i dati necessari fossero acquisibili d'ufficio dal Registro delle imprese; violazione degli artt. 83, 87, 97 e 99 d.lgs. 159/2011, per l'omessa acquisizione d'ufficio della documentazione antimafia; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere, sviamento e travisamento dei presupposti, deducendo inoltre che le richieste documentali non sarebbero state trasmesse all'indirizzo PEC della procedura concorsuale. La banca concessionaria eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un inadempimento della beneficiaria nella fase di liquidazione del saldo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il criterio del petitum sostanziale, verificando se la controversia riguardasse l'esercizio di un potere autoritativo oppure l'inadempimento agli obblighi gravanti sulla beneficiaria. Ha ritenuto che la rideterminazione del contributo non derivasse da una nuova valutazione pubblicistica dei presupposti del finanziamento, da vizi della procedura originaria o da ragioni di pubblico interesse, ma dall'inadempimento della società all'obbligo di fornire la documentazione necessaria per i controlli antimafia preliminari all'erogazione del saldo. Pertanto, il provvedimento ministeriale, pur formalmente qualificato come revoca parziale, operava nella fase di ripetizione o mancata liquidazione del contributo per inadempimento del beneficiario e non costituiva esercizio di potere amministrativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. Le contestazioni relative all'effettiva sussistenza dell'inadempimento, alla corretta esigibilità della documentazione e alla scelta della revoca parziale anziché totale attengono al merito della controversia e dovranno essere esaminate dal giudice ordinario. È stata dichiarata la possibilità di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa presuppone l'esercizio o il mancato esercizio di un potere amministrativo; in assenza di potere autoritativo, il riparto va definito in base al petitum sostanziale e alla natura della posizione dedotta.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, le parti possono proseguire il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dalla disposizione.

  • art. 18 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'acquisizione d'ufficio dei dati necessari, ma il TAR non ha esaminato il merito della censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 83, 87, 97 e 99 d.lgs. 159/2011

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente con riguardo all'acquisizione della documentazione antimafia; il TAR non ne ha definito l'applicazione sostanziale, ritenendo preliminare il difetto di giurisdizione.

  • art. 2, comma 3, D.M. 25 luglio 2021, n. 63952

    La liquidazione del saldo dell'agevolazione deve essere preceduta, ove necessario, dall'acquisizione della documentazione relativa alla vigenza dell'impresa e della certificazione antimafia.

  • Circolare ministeriale n. 91906 del 29 settembre 2016

    “nell'ipotesi in cui le predette richieste di documentazione rimangano prive di riscontro ovvero i soggetti interessati si rifiutino di produrla nel termine assegnato (10 giorni), le Banche concessionarie, non potendo acquisire la necessaria documentazione antimafia così come previsto dalla normativa di riferimento, dovranno proporre la revoca totale delle agevolazioni concesse”

    La circolare impone alle banche concessionarie di richiedere la documentazione antimafia anche agli organi delle procedure concorsuali e prevede, in caso di mancato riscontro, la proposta di revoca delle agevolazioni.

  • art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

    È richiamato quale riferimento per la documentazione necessaria alla richiesta delle informazioni antimafia, secondo la disciplina applicabile alla procedura agevolativa.

  • D.M. 20 ottobre 1995, n. 527

    Ha disciplinato il bando cui era riferita la domanda di agevolazione, come modificato e integrato dal D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

Massime di principio

  • Quando la revoca o la mancata liquidazione di un contributo pubblico è fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi di documentazione o collaborazione necessari per l'erogazione del saldo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'amministrazione adotta formalmente un atto denominato revoca o decadenza.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di agevolazioni pubbliche sussiste quando la controversia riguarda l'esercizio di un potere autoritativo, come la rivalutazione pubblicistica dei presupposti del beneficio o ragioni di interesse pubblico; non sussiste invece quando l'amministrazione si limita a far valere l'inadempimento di obblighi gravanti sul beneficiario nella fase esecutiva o di liquidazione del contributo.
  • La contestazione dell'esistenza dell'inadempimento, dell'esigibilità della documentazione richiesta e della proporzionalità della revoca costituisce questione di merito da esaminare davanti al giudice ordinario quando la revoca è causalmente collegata all'inadempimento del beneficiario e non all'esercizio di un potere pubblicistico.
  • Nelle procedure concorsuali relative a beneficiari di agevolazioni pubbliche, la disciplina richiamata dal giudice impone alla banca concessionaria di richiedere agli organi della procedura la documentazione necessaria per l'acquisizione della certificazione antimafia; il mancato riscontro nel termine assegnato può fondare la proposta di revoca secondo la disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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