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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16546/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di rapina aggravata, porto in luogo pubblico di un fucile e di un'altra arma comune da sparo, furto aggravato e riciclaggio. Il ricorrente ha contestato l'impossibilità di applicare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico), sostenendo che la valutazione del Tribunale circa il rischio che la compagna potesse fungere da tramite con ambienti criminali era mera ipotesi non supportata da elementi concreti; ha inoltre richiamato la precedente correttezza nell'osservanza di misure cautelari e l'assenza di illeciti successivi alla revoca delle misure precedenti

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione del Tribunale del riesame che, conformandosi a consolidata giurisprudenza, ha valutato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione ex art. 274, lett. c) c.p.p., in particolare alla luce dell'uso di armi, della preparazione della condotta e della stabilità dei collegamenti criminali, che rendono concreto il rischio di reiterazione anche in ambito domiciliare. La Corte ha altresì ricordato che, se l'abitazione è ritenuta idonea a contenere il pericolo di reiterazione, solo allora può essere valutato l'uso di strumenti di controllo elettronico; altrimenti l'abitazione inidonea esclude concretamente il ricorso al domicilio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende; è stato disposto l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consente la trattazione del ricorso con modalità scritte/semplificate adottate per esigenze straordinarie (misure emergenziali), e giustifica il deposito di conclusioni scritte del PM

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Individua fra le esigenze cautelari quelle di prevenzione (pericolo di fuga o di inquinamento probatorio o di reiterazione), cui si può fare riferimento per giustificare misure cautelari personali più afflittive

  • art. 275-bis c.p.p.

    Prevede gli strumenti elettronici di controllo a distanza per l'esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte chiarisce che tali strumenti sono valutabili solo se l'abitazione è ritenuta idonea a contenere il pericolo di reiterazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'irrogazione delle spese e per le statuizioni definitive sulla pronuncia di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale sull'adempimento a cura della cancelleria nei confronti dell'istituto penitenziario quando il provvedimento non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La possibilità di ottenere arresti domiciliari con controllo elettronico è valutata solo dopo aver ritenuto l'abitazione idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione: se l'abitazione è inidonea, il controllo elettronico non supplisce a tale carenza
  • La valutazione sulla necessità della custodia cautelare può essere fondata su un giudizio prognostico basato su elementi specifici relativi al fatto, alla responsabilità e alla personalità dell'indagato; non è sufficiente una contestazione puramente ipotetica
  • L'uso di armi, la professionalità nell'esecuzione del fatto e la stabilità dei contatti criminali aggravano il profilo di rischio e richiedono maggiore rigore nella valutazione delle misure cautelari, specie quando è in gioco l'incolumità delle persone
  • La precedente osservanza di misure cautelari non è automaticamente decisiva per escludere il pericolo di reiterazione; il giudice deve valutare il complesso probatorio attuale e l'attualità del rischio
  • Il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e prognostiche del giudice del riesame è limitato: la Corte di cassazione verifica la logicità, la coerenza e la congruità della motivazione, non rifà il processo sui fatti

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