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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28708/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Nel procedimento per equa riparazione, nella fase di opposizione dopo la liquidazione in sede monitoria di un indennizzo di euro 3.200, la parte privata non aveva notificato al Ministero il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza. La Corte d’appello aveva dichiarato l’opposizione improcedibile ritenendo che la mancata allegazione di una causa non imputabile, idonea a giustificare il mancato rispetto del termine di notifica, precludesse la concessione di un nuovo termine per provvedere alla notificazione. Con l’unico motivo di ricorso la parte privata ha denunciato violazione degli artt. 3 l. 89/2001, 136, 737, 337 c.p.c. e 12, comma 2, preleggi, sostenendo che il termine per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza non sia perentorio e che, in caso di omissione o inesistenza giuridica della notifica e di mancata costituzione del resistente, debba essere assegnato un nuovo termine perentorio per rinnovarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, il termine per notificare alla controparte il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza non è previsto come perentorio dalla legge; se la notifica è omessa o giuridicamente inesistente e il resistente non si è costituito, il giudice deve assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, per rinnovare la notifica, in analogia con l’art. 291 c.p.c., senza che sia decisiva l’assenza dell’attestazione di una causa non imputabile. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta a questo principio, il provvedimento è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato insieme alle norme processuali per denunciare l’errore della Corte d’appello nella gestione del termine di notificazione nell’opposizione del procedimento di equa riparazione

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale violato

  • art. 737 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale violato

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale violato

  • art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come criterio interpretativo violato

  • art. 291 c.p.c.

    ad instar dell’art. 291 c.p.c.

    la Corte lo assume come modello analogico: in caso di notifica omessa o giuridicamente inesistente, e mancata costituzione del resistente, va assegnato un nuovo termine perentorio per la rinnovazione

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    il procedimento di equa riparazione è il contesto processuale in cui opera il principio sul termine di notifica dell’opposizione

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, il termine per la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza non è, di regola, un termine perentorio se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
  • Se la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza è omessa o giuridicamente inesistente e la parte resistente non si è costituita, il giudice deve assegnare un nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c.
  • Ai fini della rinnovazione della notifica, non è decisivo che la parte alleghi o dimostri una causa non imputabile del mancato rispetto del termine originario, quando il rimedio corretto è l’assegnazione del nuovo termine per la rinnovazione.
  • La declaratoria di improcedibilità è erronea se viene pronunciata senza aver previamente disposto la rinnovazione della notificazione nei casi in cui questa sia mancante o inesistente e il resistente non abbia preso parte al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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