Sentenza del 18/01/2021 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della notificazione dell'avviso di accertamento relativo al 2007 notificato il 27/05/2014, oltre il termine ordinario indicato (31/12/2012). Questione centrale: se l'Ufficio potesse beneficiare del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43 DPR 600/1973 in presenza di seri indizi di reato fiscale (D.lgs. 74/2000) e comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza (prot. 386609/13 dell'11/07/2013). In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto mancanti gli estremi per il raddoppio e l'Ufficio non aveva allegato copia della denuncia penale; l'Ufficio ha chiamato in causa la giurisprudenza che riconosce il raddoppio anche in presenza di sussistenza astratta di reato, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che il raddoppio dei termini fosse giustificato dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza e dalla giurisprudenza che ammette il raddoppio al semplice riscontro di seri indizi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. Inoltre, poiché la società non si è costituita in appello e non ha riproposto le altre censure, queste sono state considerate rinunciate ai sensi dell'art.56 D.lgs. 546/1992. Spese processuali compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art.43
raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; il presupposto è l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio e non richiede l'effettiva denuncia o l'accertamento penale.
D.lgs. 74/2000 art.2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La comunicazione della Guardia di Finanza faceva riferimento a possibile violazione di questa norma e ha costituito elemento idoneo a sostenere la sussistenza di seri indizi di reato utili al raddoppio.
Codice di procedura penale art.331
obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale
L'art.331 C.p.p. individua l'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale per reati perseguibili d'ufficio; tale obbligo è il parametro per verificare se ricorrono i presupposti per il raddoppio dei termini.
D.lgs. 546/1992 art.56
rinuncia per mancata riproposizione in appello
Se il resistente non ripropone in appello censure non decise in primo grado, esse si considerano rinunciate ai sensi dell'art.56.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
la giurisprudenza ha affermato che il raddoppio e' legato all'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio e non dipende dall'accertamento concreto del reato (cfr. Cass. ord. 2 luglio 2020, n.13481; Corte Cost. n.247/2011)
Secondo la giurisprudenza citata, il controllo del giudice tributario e' limitato alla verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia (seri indizi), non all'accertamento penale del reato; il raddoppio puo' operare anche senza la formale presentazione della denuncia.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43 DPR 600/1973 scatta se esistono seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 c.p.p.; non è necessaria la formale presentazione della denuncia né l'avvio dell'azione penale.
- Il giudice tributario deve verificare soltanto la sussistenza dei presupposti che fanno nascere l'obbligo di denuncia (esistenza di seri indizi), senza entrare nell'accertamento in concreto della commissione del reato.
- La comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza o atti ispettivi che documentino indizi gravi sono elementi idonei a giustificare il raddoppio dei termini; l'Ufficio non è obbligato a produrre copia di una eventuale denuncia penale negli atti impositivi.
- Se il contribuente non si costituisce o non ripropone in appello le censure non decise in primo grado, queste si considerano rinunciate (art.56 D.lgs.546/1992).
- In caso di riforma in favore dell'Ufficio per motivi di termine, il giudice può compensare le spese di entrambi i gradi se l'andamento della causa lo giustifica.
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