Ordinanza n. 151/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - DIPE Dipartimento Impiego del Personale prot. n. M_-OMISSIS-, a firma del Vice Capo Dipartimento Gen. -OMISSIS-, del 20/10/2025, notificato a mani per presa visione in data 23/10/2025, con cui non è stata accolta l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, presso un ente sito nella sede di Lecce o provincia; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Stato Maggiore dell’Esercito sull’istanza di assegnazione temporanea presso un ente sito a Lecce o in provincia, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede di Lecce o provincia, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era fondato, o comunque era stato valutato, anche in relazione alla mancata corrispondenza tra la specializzazione lavorativa posseduta dal militare e quella eventualmente presente nella sede di destinazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego e ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni juris all’esito della sommaria delibazione cautelare, affermando che l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non richiede che presso la sede di destinazione esista una posizione lavorativa con specializzazione identica a quella detenuta dall’interessato. Ha quindi accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l’assegnazione, ma ordinando all’Amministrazione il riesame del diniego alla luce di tale principio. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito all’8 luglio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
l’assegnazione ex art. 33, comma 5, della l. n. 142 del 1990 non richiede che nella sede di destinazione vi sia una posizione lavorativa con specializzazione identica a quella detenuta dall’interessato
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che l’assegnazione temporanea non sia subordinata alla presenza, nella sede richiesta, di una posizione lavorativa avente specializzazione identica a quella del dipendente interessato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, non è necessario che nella sede di destinazione esista una posizione lavorativa con specializzazione identica a quella posseduta dall’interessato.
- Quando il diniego di assegnazione temporanea sia fondato sulla mancata identità della specializzazione lavorativa tra sede di provenienza e sede richiesta, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo il riesame dell’atto alla luce della corretta interpretazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, senza sostituirsi all’Amministrazione nella decisione finale.
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