Cassazione Penale, Sentenza n. 37231/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/04/2022 lamentando: (i) la mancata indicazione dei criteri di calcolo della pena adottati in sede di rideterminazione; (ii) l'omessa declaratoria di prescrizione con riferimento all'episodio del 5 ottobre 2014. In primo grado (G.i.p. Tribunale di Foggia) era stata inflitta la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; in appello la Corte aveva dichiarato la prescrizione di un episodio (3 agosto 2014, cessione di 769,3 g) e aveva rideterminato la pena in modo marginalmente inferiore senza motivazione adeguata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto della mancata motivazione della rideterminazione della pena e sulla prescrizione degli episodi, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è nel frattempo estinto per prescrizione (termine estintivo indicato: 28 aprile 2023 con riferimento all'ultima cessione del 28 ottobre 2015). La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato, i vizi di motivazione dell'impugnata non possono essere rimessi al giudice del rinvio poiché quest'ultimo sarebbe comunque obbligato a dichiarare immediatamente l'estinzione. Conseguenza pratica: annullamento senza rinvio per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, comma 5 (reato relativo alla disciplina degli stupefacenti)
La norma incrimina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; è stata applicata quale titolo di responsabilità per le cessioni contestate e funge da parametro per la determinazione della pena che il giudice deve motivare
Massima della Corte a Sezioni Unite
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275
Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono sindacabili in sede di legittimità poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a pronunciare la sentenza che accerta l'estinzione
Massime di principio
- Se al momento della decisione di legittimità il reato è già estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata: i vizi di motivazione relativi alla pena diventano irrilevanti.
- Quando il giudice di merito ridetermina la pena dopo aver dichiarato la prescrizione di alcuni episodi, deve esplicitare i criteri di calcolo e la motivazione della riduzione; l'assenza di motivazione costituisce vizio impugnabile, salvo che intervenga estinzione per prescrizione che renda il vizio inidoneo a produrre rinvio.
- In presenza di più episodi contestati va sempre verificata separatamente la prescrizione per ciascun episodio: la dichiarazione di prescrizione relativa a uno non esclude l'esistenza di altre prescrizioni, e ciò incide sul cumulo e sulla determinazione della pena.
- Il ricorrente che deduca errori di motivazione sulla determinazione della pena può ottenere l'annullamento con rinvio, ma tale rimedio è precluso se tra il deposito del ricorso e la decisione interviene la prescrizione; in tal caso la decisione sarà di annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- È opportuno nel processo penale accertare tempestivamente i termini di prescrizione applicabili (data dell'ultima cessione, interruzioni, sospensioni) perché l'eventuale estinzione può mutare radicalmente la rilevanza dei motivi di impugnazione.
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