Cassazione Civile, Ordinanza n. 11180/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che alcuni docenti di religione cattolica, dipendenti della scuola pubblica con contratti a tempo determinato reiterati per oltre 36 mesi, hanno agito contro il Ministero chiedendo il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo, in sostanza, che la disciplina speciale della legge n. 186 del 2003 consentisse la reiterazione dei contratti per la particolare flessibilità dell’organico degli insegnanti di religione, che la quota del 30% dei posti coincidesse con l’organico di fatto e che i lavoratori dovessero provare che gli incarichi ricadevano nella quota del 70% dei posti stabilmente funzionanti. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003, della direttiva 1999/70/CE e del principio di interpretazione conforme, sostenendo che la normativa speciale non giustificasse la reiterazione senza limiti di contratti annuali su posti di fatto stabili e che non fossero decisive né la pretesa flessibilità dell’organico né il mantenimento degli scatti di anzianità. Con il secondo motivo, subordinato, hanno dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., con relativa questione di costituzionalità, in tema di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato e la sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. Ha affermato che, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia la prosecuzione di rapporti annuali rinnovati automaticamente o comunque senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche in assenza di concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva superi comunque tre annualità. Ha inoltre precisato che, in tali ipotesi, sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, parametrato secondo i criteri dell’art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, oltre all’eventuale maggior danno provato, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
L. 186/2003
disciplina speciale dell’assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica; non consente di escludere l’abuso da reiterazione oltre il limite triennale e richiede il concorso triennale per l’accesso ai ruoli
Direttiva del Consiglio UE 1999/70/CE
va interpretata nel senso di impedire l’abuso della successione di contratti a termine nel settore pubblico, anche per i docenti di religione cattolica
d.lgs. n. 368/2001
richiamato quale recepimento della direttiva sul lavoro a tempo determinato, in funzione dell’interpretazione conforme della normativa nazionale
art. 32, comma 5, L. 183/2010
parametro per la liquidazione del danno eurounitario da abuso del contratto a termine
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
norma attualmente sostitutiva del parametro risarcitorio dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo, assorbito; la Corte non lo esamina nel merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
usato per richiamare i precedenti conformi della Corte di cassazione
sentenza Corte di giustizia UE 13 gennaio 2022, C-282/19
richiamata come base del principio che l’abuso da reiterazione dei contratti a termine è incompatibile con la normativa eurounitaria
Massime di principio
- Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per più di tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
- Integra parimenti abuso l’utilizzazione discontinua del docente in talune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque tre annualità scolastiche.
- In caso di abuso nell’impiego del lavoro a termine nel settore considerato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015), oltre al maggior danno eventualmente provato.
- La disciplina speciale non consente di sottrarre i rapporti dei docenti di religione alla regola eurounitaria contro l’abuso del termine invocando genericamente la flessibilità dell’organico o il mantenimento di benefici retributivi.
- Quando il Ministero contesta il carattere abusivo della reiterazione, deve provare la legittimità della causale nei casi di assunzione infrannuale; in difetto di tale prova, i contratti concorrono alla formazione dell’abuso.
- L’omessa indizione con cadenza triennale dei concorsi di accesso ai ruoli costituisce il dato decisivo dell’illecito e fonda, di per sé, la responsabilità risarcitoria, senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte del docente circa la collocazione dei propri incarichi in una specifica quota dell’organico.
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