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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25766/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Le società avevano ottenuto dalla Corte d'appello un decreto di condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equo indennizzo ex L. 89/2001 per l'irragionevole durata del fallimento di una società, nel quale erano state ammesse al passivo per crediti di importo pari, rispettivamente, a Euro 3.098,73, Euro 16.110,99 ed Euro 8.594,25. Il Ministero aveva proposto opposizione deducendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001, il pregiudizio doveva presumersi insussistente perché la pretesa azionata nel procedimento presupposto era irrisoria in rapporto alle condizioni economiche delle società, anche avuto riguardo a capitale, fatturato, crediti e patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio. Rigettata l'opposizione, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrisoria solo la pretesa oggettivamente minima e nel non considerare la rilevanza delle condizioni soggettive della parte ai fini dell'applicazione della presunzione di insussistenza del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata solo nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte, ma non consente di trasformare il parametro oggettivo della domanda, se già non bagatellare, in una valutazione di proporzionalità tra importo del credito e situazione economico-finanziaria dell'istante. Poiché i crediti in questione erano di importo superiore a 3.000, 16.000 e 8.500 euro, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'irrisorietà oggettiva e, conseguentemente, non aveva bisogno di procedere a una valutazione soggettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite in favore delle società controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    "si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"

    La presunzione opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori; la valutazione delle condizioni personali della parte serve a escludere l'irrisorietà solo quando la posta in gioco sia già di minima consistenza, non a introdurre un criterio autonomo di proporzionalità tra credito e situazione economica dell'istante.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una prova contraria alla presunzione; la Corte ne ha escluso la violazione, ritenendo che la presunzione non operasse perché mancava il presupposto oggettivo dell'irrisorietà.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 35, par. 3, CEDU

    Richiamato per il principio de minimis e per la nozione di pregiudizio significativo, quale criterio convenzionale utile a interpretare la disciplina interna in modo conforme alla Convenzione.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È il fondamento del dovere del giudice nazionale di interpretare la norma interna in senso convenzionalmente conforme alla giurisprudenza della Corte EDU.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 89/2001 opera solo quando la pretesa o il valore della causa siano oggettivamente irrisori o bagatellari.
  • La locuzione "valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte" non introduce un autonomo giudizio di proporzionalità tra valore della domanda e condizioni economiche del ricorrente, ma consente di tener conto della situazione soggettiva solo dopo aver verificato la minima consistenza oggettiva della pretesa.
  • Per qualificare una domanda come irrisoria occorre considerare la reale consistenza economica della posta in gioco, non essendo sufficiente che il credito sia modesto rispetto al patrimonio o al fatturato del creditore.
  • Quando il credito azionato supera la soglia dell'irrilevanza economica, il giudice può escludere l'irrisorietà senza procedere a ulteriori valutazioni soggettive sulle condizioni della parte.
  • L'interpretazione della disciplina interna sull'equa riparazione deve essere letta in modo convenzionalmente conforme ai principi della CEDU sul filtro del "pregiudizio significativo" e sul principio de minimis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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