Sentenza n. 16047/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima mancata applicazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA – dei prezzi previsti e concordati fra la Sapio Life S.r.l. ed AIFA per il secondo anno dell'accordo negoziale sottoscritto tra le stesse in data 4-6 agosto 2020 e formalizzato nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 07.11.2020 come accertato nella sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023 resa nel giudizio RG. 8912/2022 depositata in data 29 maggio 2023 (doc. 68) e passata in giudicato (doc. 69), quantificati in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione di cui al citato accordo negoziale e determina AIFA del 22.10.2020. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA di AIFA al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 293.000,00 pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta di AIFA consistente nella mancata applicazione, per il secondo anno dell’accordo negoziale relativo all’ossigeno medicinale, dei prezzi maggiorati indicati nella determina del 22 ottobre 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto € 293.000,00 a titolo di danno, quantificando la pretesa nella differenza tra i prezzi di cessione dell’ossigeno applicabili nel primo e nel secondo anno dell’accordo negoziale sottoscritto da AIFA con Sapio Life S.r.l. il 4-6 agosto 2020. Ha sostenuto di avere commercializzato le confezioni di ossigeno con AIC intestata a Sapio Life al prezzo inferiore nel periodo 8 novembre 2021-7 novembre 2022, benché il fatturato del secondo anno fosse pari a € 8,1 milioni e non fosse stata raggiunta la soglia di € 11,5 milioni. Ha invocato la sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023, passata in giudicato, che aveva annullato per difetto di motivazione il provvedimento AIFA sul prezzo, sostenendo che il giudicato e l’accertamento dei dati di vendita fondassero la spettanza del prezzo maggiorato e il danno. AIFA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, poiché la società è distinta da Sapio Life e non era parte dell’accordo né del precedente giudizio; nel merito ha contestato la prova degli elementi della responsabilità, della spettanza del bene della vita e del nesso causale, rilevando che il precedente giudicato aveva disposto soltanto l’annullamento per vizio motivazionale e lasciato all’Agenzia il riesercizio del potere. Ha inoltre sostenuto che la società avrebbe dovuto sollecitare l’adozione del nuovo provvedimento.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva: la ricorrente era titolare di un diritto autonomo a impugnare le decisioni di AIFA sul calcolo dei prezzi e non poteva avvalersi dell’efficacia riflessa della sentenza resa nel giudizio promosso da Sapio Life. Tale sentenza non aveva accertato una situazione giuridica sostanziale, ma aveva annullato il provvedimento soltanto per difetto di motivazione. Il TAR ha comunque ritenuto infondata la pretesa risarcitoria: il giudicato non aveva stabilito che spettassero i prezzi del secondo anno, né accertato in modo vincolante il fatturato di € 8,1 milioni; residuava ad AIFA il potere di rieditare il provvedimento esplicitando il percorso logico-giuridico dei calcoli. In mancanza di un accertamento sulla spettanza del bene della vita, l’annullamento per vizio formale non dimostra l’ingiustizia del danno e il necessario riesercizio del potere impedisce di ritenere provato un nesso causale immediato e diretto. È stata inoltre rilevata la necessità di sollecitare AIFA alla riedizione del potere. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, c.p.a.
Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.
Il risarcimento per lesione di un interesse legittimo presuppone la prova che l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita spettante al privato; la sola illegittimità del provvedimento non basta.
art. 1, comma 583, l. 145/2018
E’ infatti la legge ad individuare la base dati da utilizzare, ed è espressamente previso che il flusso-traccia deve essere utilizzato dall’Agenzia per quanto concerne il ripiano della spesa farmaceutica diretta come specificato dall'art. 1 comma 583 della L. n. 145/2018: “Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario”
Per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, AIFA deve avvalersi dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, secondo il regime temporale indicato dalla disposizione.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento per difetto di motivazione non accerta, di per sé, la spettanza del bene della vita né vincola l’amministrazione al riconoscimento della pretesa sostanziale: se residua un potere da riesercitare, il risarcimento non può fondarsi sul solo annullamento formale.
- L’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di un terzo presuppone che la sua situazione giuridica sia dipendente o subordinata a quella definita nel giudizio precedente, che non sia titolare di un diritto autonomo e che la sentenza contenga un accertamento suscettibile di vincolarlo; l’efficacia riflessa non può pregiudicare un diritto autonomo del terzo.
- Per ottenere il risarcimento da lesione di un interesse legittimo non è sufficiente dimostrare l’illegittimità dell’azione amministrativa: occorre provare l’ingiustizia del danno, la spettanza del bene della vita, il nesso causale e gli altri elementi della responsabilità.
- Quando l’annullamento lascia all’amministrazione un necessario riesercizio del potere, la mancata acquisizione del bene della vita non può essere automaticamente imputata all’atto annullato; la prospettiva risarcitoria resta congetturale in assenza della dimostrazione dell’esito sostanziale spettante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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