Cassazione Penale, Sentenza n. 48613/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'obbligo di dimora con permanenza notturna nel Comune di Budoni (ore 21.00-07.00) per il reato provvisorio di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L'atto contestava la necessità e l'attualità delle esigenze cautelari e la presunta carenza o illogicità della motivazione, sostenendo che l'indagato era rimasto a piede libero dal 4 gennaio 2022 e aveva tenuto un contegno ineccepibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non contraddittoria: la condotta contestata (mancato arresto a posto di blocco, fuga autostradale prolungata per 45 minuti a velocità elevatissima, circa 180 km/h, con messa in pericolo degli utenti e degli operanti) è particolarmente grave e, unita ai numerosi precedenti penali dell'indagato, legittima la prognosi di pericolosità e il rischio di recidiva. La misura dell'obbligo di dimora è stata considerata proporzionata e congrua per prevenire la reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La norma è richiamata quale imputazione provvisoria (resistenza a pubblico ufficiale) relativa alla condotta di mancato arresto e fuga; la gravità della condotta ai fini cautelari è valutata anche alla luce di tale reato.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla pronuncia; non incide sulla decisione di merito circa la cautela.
Massime di principio
- La gravità concreta della condotta (es. fuga prolungata ad alta velocità con pericolo per terzi) pesa fortemente nella valutazione della necessità della misura cautelare anche se l'imputato è rimasto a piede libero per un periodo successivo al fatto.
- I precedenti penali e la prognosi di recidiva costituiscono elemento decisivo per ritenere attuali e concreti i rischi che giustificano una misura limitativa della libertà di circolazione.
- La misura cautelare deve essere proporzionata rispetto alle modalità e alla gravità del fatto: l'obbligo di dimora con permanenza notturna può essere considerato congruo quando serve a prevenire la reiterazione di condotte pericolose.
- In sede di legittimità il sindacato è limitato a verificare la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione: una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria non è facilmente assoggettabile a censura.
- Il semplice comportamento 'ineccepibile' del ricorrente dopo il fatto non è necessariamente sufficiente a escludere il rischio attuale di reiterazione se permangono elementi oggettivi di pericolosità.
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