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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48613/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto l'obbligo di dimora con permanenza notturna nel Comune di Budoni (ore 21.00-07.00) per il reato provvisorio di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L'atto contestava la necessità e l'attualità delle esigenze cautelari e la presunta carenza o illogicità della motivazione, sostenendo che l'indagato era rimasto a piede libero dal 4 gennaio 2022 e aveva tenuto un contegno ineccepibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e non contraddittoria: la condotta contestata (mancato arresto a posto di blocco, fuga autostradale prolungata per 45 minuti a velocità elevatissima, circa 180 km/h, con messa in pericolo degli utenti e degli operanti) è particolarmente grave e, unita ai numerosi precedenti penali dell'indagato, legittima la prognosi di pericolosità e il rischio di recidiva. La misura dell'obbligo di dimora è stata considerata proporzionata e congrua per prevenire la reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre la sentenza è stata trasmessa alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La norma è richiamata quale imputazione provvisoria (resistenza a pubblico ufficiale) relativa alla condotta di mancato arresto e fuga; la gravità della condotta ai fini cautelari è valutata anche alla luce di tale reato.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria successivi alla pronuncia; non incide sulla decisione di merito circa la cautela.

Massime di principio

  • La gravità concreta della condotta (es. fuga prolungata ad alta velocità con pericolo per terzi) pesa fortemente nella valutazione della necessità della misura cautelare anche se l'imputato è rimasto a piede libero per un periodo successivo al fatto.
  • I precedenti penali e la prognosi di recidiva costituiscono elemento decisivo per ritenere attuali e concreti i rischi che giustificano una misura limitativa della libertà di circolazione.
  • La misura cautelare deve essere proporzionata rispetto alle modalità e alla gravità del fatto: l'obbligo di dimora con permanenza notturna può essere considerato congruo quando serve a prevenire la reiterazione di condotte pericolose.
  • In sede di legittimità il sindacato è limitato a verificare la completezza, la logicità e la coerenza della motivazione: una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria non è facilmente assoggettabile a censura.
  • Il semplice comportamento 'ineccepibile' del ricorrente dopo il fatto non è necessariamente sufficiente a escludere il rischio attuale di reiterazione se permangono elementi oggettivi di pericolosità.

Testo integrale

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