Sentenza n. 6370/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione dell’ordine di demolizione di opere abusive, del parere paesaggistico negativo e del diniego di sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti diretti contro: l’ordine di demolizione di manufatti e piazzali realizzati senza titolo edilizio; il parere contrario della Commissione Edilizia Integrata sull’istanza di accertamento di conformità; il rigetto dell’istanza volta a ottenere la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Gli appellanti hanno dedotto, con un unico motivo articolato, l’erroneità della sentenza di primo grado. In particolare, hanno sostenuto che il parere paesaggistico fosse privo di adeguata motivazione, non descrivendo sufficientemente il contesto paesaggistico, gli immobili presenti, le caratteristiche delle opere, il rapporto con il contesto e il relativo impatto visivo, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Hanno inoltre contestato la scelta della demolizione in luogo della sanzione pecuniaria prevista, ratione temporis, dall’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999, sostenendo che il Comune non avesse verificato se il pregiudizio paesaggistico fosse reversibile e se la demolizione producesse effettivi benefici, né avesse svolto una pertinente istruttoria. È stato invocato anche il principio di ragionevolezza e proporzionalità, prospettando che la demolizione costituisse una misura eccessiva rispetto allo scopo di tutela paesaggistica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Quanto alla motivazione del parere paesaggistico negativo e dell’ordine di demolizione, il Collegio ha rilevato che la Commissione aveva indicato elementi concreti e specifici: le opere ricadevano nella fascia dei 300 metri dal mare e nella fascia dei 150 metri dal fossato denominato Longato, soggetta a inedificabilità assoluta; i materiali e la tipologia edilizia erano incompatibili con il contesto tutelato; gli interventi avevano comportato il livellamento meccanico della duna sabbiosa e la sua sostituzione con piazzali in massicciato di pietrame per circa 800 mq; tali opere producevano un significativo impatto visivo e un grave danno all’ambiente naturale preesistente. Secondo il giudice, tale motivazione, pur sintetica, descriveva adeguatamente le opere, il contesto e l’impatto paesaggistico, consentendo di ricostruire l’iter logico-giuridico dell’amministrazione e di esercitare il controllo giurisdizionale. Non rileva, inoltre, l’eventuale presenza di altri interventi abusivi o la mancata repressione di abusi analoghi, poiché eventuali precedenti illegittimità dell’amministrazione non possono compromettere il legittimo esercizio del potere né giustificare l’aggravamento del pregiudizio al bene tutelato. Quanto alla demolizione, il Collegio ha ritenuto adeguato il rinvio al parere della Commissione, che prescriveva espressamente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre sottolineato che le opere erano già state interessate da un diniego di condono e non erano state ammesse all’accertamento di conformità, sicché la repressione dell’abuso costituiva attività doverosa e vincolata. In ogni caso, la demolizione risultava coerente con la tutela paesaggistica, mentre la sanzione pecuniaria non avrebbe assicurato il ripristino del contesto naturale, alterato in una zona soggetta a inedificabilità assoluta e mediante materiali incompatibili con il paesaggio. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 13 l. n. 47/1985
La domanda di accertamento di conformità relativa alle opere abusive è stata respinta; la mancata sanatoria costituisce uno degli elementi della vicenda amministrativa considerati ai fini della demolizione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È indicato come disciplina attualmente corrispondente all’accertamento di conformità previsto dall’art. 13 della l. n. 47/1985.
art. 164 d.lgs. n. 490/1999
Disciplina ratione temporis la possibilità di applicare, in alternativa alla demolizione, una sanzione pecuniaria per violazioni della normativa paesaggistica. Nel caso concreto, la demolizione è stata ritenuta coerente con il grave pregiudizio arrecato al contesto e con la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto, anche mediante rinvio a un parere presupposto, espone in modo sufficientemente concreto le opere, il contesto paesaggistico e le ragioni dell’incompatibilità, consentendo al destinatario di ricostruire l’iter decisionale e di difendersi.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione alla funzione della motivazione quale strumento di buon andamento dell’amministrazione, di tutela della difesa dell’interessato e di esercizio del sindacato giurisdizionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza di smaltimento con partecipazione da remoto del difensore.
Massime di principio
- Un parere paesaggistico negativo è sufficientemente motivato quando, anche in forma sintetica, individua il regime vincolistico applicabile, descrive le opere, indica le caratteristiche del contesto tutelato e specifica il pregiudizio prodotto, compreso l’impatto visivo e l’alterazione degli elementi naturali preesistenti.
- L’ordine di demolizione può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un parere paesaggistico presupposto, purché tale parere contenga gli elementi concreti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell’incompatibilità delle opere con il contesto tutelato.
- La repressione degli abusi edilizi non è inficiata dall’eventuale mancata repressione di altri abusi analoghi: le precedenti illegittimità amministrative non fondano una pretesa alla reiterazione dell’illegittimità né autorizzano l’ulteriore compromissione del bene paesaggistico.
- Quando opere abusive non sono state ammesse alla sanatoria e sono già state interessate da un diniego di condono, l’ordine di demolizione costituisce esercizio doveroso e vincolato del potere repressivo, finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.
- La scelta della demolizione, in alternativa alla sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina paesaggistica applicabile ratione temporis, è legittima quando il pregiudizio arrecato al contesto naturale sia grave e il ripristino dello stato dei luoghi costituisca la misura concretamente idonea a tutelare il bene paesaggistico.
- Il principio di proporzionalità non impone l’applicazione della sanzione pecuniaria quando essa non sia idonea a rimuovere o compensare il pregiudizio paesaggistico, mentre la demolizione risulti necessaria per il ripristino dell’assetto naturale alterato.
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