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Sentenza

Sentenza n. 4556/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 239/2025, pubblicata il 20.02.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 239/2025, passata in giudicato, riconoscendo ai ricorrenti la Carta elettronica del docente per gli importi e le annualità stabiliti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2025, il Ministero non aveva riconosciuto loro il beneficio della Carta elettronica del docente. Il titolo aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 500,00 a ciascuno di tre ricorrenti ed euro 2.000,00 alla quarta ricorrente, per le rispettive annualità indicate nella sentenza. Hanno chiesto l'esecuzione integrale del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Dopo aver confermato il perdurante inadempimento, hanno chiesto che la causa fosse decisa sugli atti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza. Ha accertato che il titolo era passato in giudicato e risultava documentalmente provato; era stato notificato telematicamente al Ministero presso la sede reale e all'indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 era decorso senza adempimento. La pretesa risultava supportata da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo la Carta elettronica per gli importi e le annualità stabiliti dal titolo. Per l'inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 120 giorni; potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere euro 800,00 per spese, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sul piano sostanziale, la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente l'ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, ove la pretesa sia documentalmente supportata.

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito deve essere conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti nella misura e per le annualità ivi specificate.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, a fronte del perdurare dell'inerzia, predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14, commi 1 e 2, d.l. 669/1996

    La citata disposizione di legge – che trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata allorquando “l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654) e nelle ipotesi in cui “l'esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.06.2013, n. 3293) – intende consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento nell'arco temporale ad essa assegnato, prima che sia introdotta la procedura giudiziale di esecuzione, che può comportare anche un ulteriore aggravio dispese processuali.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche all'ottemperanza quando il giudicato impone obbligazioni pecuniarie, così da consentire all'amministrazione di avviare e concludere il procedimento di pagamento prima dell'esecuzione giudiziale.

  • art. 1 l. 107/2015

    Con la sentenza in epigrafe meglio specificata, il Tribunale Ordinario di Monza – Sezione Lavoro ha condannato “il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a Denora Simone euro 500,00; a De Salvo Chiara euro 500,00; a Fragale Carmen Katiuscia euro 2.000,00; a Majolo Caterina euro 500,00, in relazione alle rispettive annualità indicate in narrativa”.

    La disposizione individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, beneficio che il Ministero deve riconoscere ai ricorrenti in conformità al giudicato.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato impone obbligazioni pecuniarie, per consentire all'amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell'esecuzione giudiziale.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua regolare notificazione, il decorso del termine dilatorio applicabile e il mancato adempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il giudicato impone un pagamento e i fondi dell'amministrazione soccombente sono incapienti, il commissario ad acta può dare esecuzione utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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