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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024.

Giustizia amministrativa202501784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero, che non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inadempimento oltre il termine assegnato, su istanza della parte interessata.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto delle somme o delle utilità eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte da quanto ancora dovuto in attuazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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