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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21527/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una serie di ventisei contratti stipulati tra il 2000 e il 2015 tra un'azienda ospedaliero-universitaria e una dirigente psicologa, formalmente qualificati come autonomi ma ritenuti in giudizio sostanzialmente subordinati e con durata/ successione abusiva oltre il limite di trentasei mesi. In primo grado e in appello sono stati riconosciuti: l'accertamento della subordinazione dissimulata, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine (cd. danno comunitario), il TFR, e in primo grado anche differenze retributive poi respinte in appello. L'azienda ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) sostiene che il danno comunitario ex art. 32 L. 183/2010 non sarebbe applicabile ai contratti di lavoro autonomo; 2) contesta il diritto al TFR, invocando l'art. 2126 c.c. e sostenendo che per l'inizio del rapporto sarebbe comunque applicabile il TFS e non il TFR; 3) deduce che, poiché la lavoratrice avrebbe percepito somme superiori a quelle dovute secondo contrattazione collettiva, occorrerebbe compensare in via impropria tali importi con il TFR; 4) contesta, in via subordinata, la base di calcolo del danno liquidato ex art. 32 L. 183/2010, ritenendo erroneamente utilizzato il valore indicato dalla lavoratrice anziché quello del CTU. La lavoratrice propone ricorso incidentale lamentando il rigetto delle domande per ferie non godute, festività soppresse e Santo Patrono e censurando la decisione sotto il profilo dell'onere della prova e della retribuzione dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, cioè afferma che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, il TFR va ricalcolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dovute secondo contrattazione collettiva e poi va verificata l'eventuale compensazione con le somme già percepite in eccedenza dalla lavoratrice; respinge i primi due motivi; dichiara inammissibile il quarto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel lavoro pubblico contrattualizzato opera il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato; tale divieto giustifica una tutela risarcitoria diversa da quella del lavoro privato.

  • art. 32 legge n. 183 del 2010

    l'indennità forfettizzata e il relativo regime si riferiscono ai rapporti di lavoro privato e non si applicano, in via diretta, ai contratti di lavoro autonomo; nel pubblico impiego il parametro è richiamato come criterio di liquidazione del danno comunitario.

  • art. 28 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato dalla ricorrente per escludere l'applicabilità del regime risarcitorio al caso di specie, ma la censura è stata respinta sul punto rilevante.

  • artt. 2229 e ss. c.c.

    richiamati per sostenere la disciplina del lavoro autonomo professionale, ma la Corte ritiene rilevanti le concrete modalità di svolgimento del rapporto e la sua sostanziale subordinazione.

  • artt. 1223 e ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente sul quantum del danno, ma il danno comunitario nel pubblico impiego segue un criterio presuntivo-sanzionatorio e non il solo danno comune da inadempimento.

  • art. 2126 c.c.

    costituisce fonte del diritto alla retribuzione per il lavoro di fatto prestato e consente il riconoscimento del TFR anche quando il rapporto sia stato dissimulato da contratti autonomi, circoscrivendo però il diritto al segmento temporale effettivamente prestato.

  • art. 2, comma 2, d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    richiamato nel motivo sul TFR/TFS in relazione al regime previdenziale applicabile al rapporto iniziato nel 2000.

  • art. 1 d.P.C.M. 2 marzo 2001

    richiamato insieme al d.P.C.M. del 1999 per la disciplina del trattamento di fine servizio.

  • legge n. 297 del 1982

    richiamata dalla ricorrente quale base normativa del TFR.

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    richiamati per sostenere la compensazione impropria tra somme corrisposte in eccedenza e TFR dovuto.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla compensazione e sulla dedotta preclusione processuale, ma la Corte affronta la questione nel merito del ricalcolo.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo per censurare la valutazione delle prove e della CTU; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e incoerenza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di ricorso per violazione di legge nei vari motivi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato nel quarto motivo come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 20 CCNL del 5 dicembre 1996 della dirigenza SPTA del SSN

    invocato nel ricorso incidentale per ferie, festività soppresse e Santo Patrono.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inadempimento datoriale nel mancato pagamento di emolumenti dovuti.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di ferie e riposi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sul riparto dell'onere probatorio relativo al pagamento delle ferie e altre voci.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni e prova del mancato pagamento.

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere il diritto alla giusta retribuzione; la Corte però dichiara il motivo inammissibile per incoerenza con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la sostanziale subordinazione di rapporti formalmente qualificati come autonomi consente l'applicazione del regime di tutela contro l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, con riconoscimento del cd. danno comunitario come danno presunto, sanzionatorio e liquidabile secondo criteri omogenei, salva prova del maggior pregiudizio.
  • L'indennità forfettizzata prevista dall'art. 32 L. 183/2010 è istituto proprio del lavoro privato e non si applica automaticamente ai rapporti autonomi dissimulati; nel pubblico impiego, invece, il parametro può essere utilizzato come criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione del termine, in funzione di effettività della tutela.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto impedisce di considerare l'intero arco temporale come un unico rapporto continuativo: ogni contratto conserva autonomia rispetto ai precedenti, con conseguente limitazione delle pretese retributive e di fine rapporto al segmento effettivamente prestato.
  • L'art. 2126 c.c. opera anche quando un rapporto formalmente autonomo sia accertato come sostanzialmente subordinato: la prestazione va retribuita secondo la disciplina applicabile e può fondare il diritto al TFR, ma solo nei limiti delle retribuzioni dovute per ciascun rapporto e senza creare un unico rapporto retrodatato.
  • Nel lavoro pubblico il trattamento economico deve essere determinato esclusivamente secondo legge e contrattazione collettiva; somme corrisposte in eccedenza non sono assistite da un diritto quesito del lavoratore e possono essere oggetto di ripetizione o di compensazione impropria ai fini della corretta quantificazione del dovuto.
  • Le censure di legittimità che contestano il criterio di liquidazione o la base di calcolo devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto di specificità o di coerenza rispetto alla motivazione effettiva, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoNullità

Testo integrale

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