Cassazione Penale, Sentenza n. 7329/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d\'appello che li aveva in massima parte condannati per associazione mafiosa (capo A), omicidio con aggravanti (capo D), estorsione aggravata (capo C) e furto pluriaggravato (capo G). Le censure principali includevano: presunta violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione/copia di file audio e dati GPS; contestazione della valutazione e della intellegibilità delle intercettazioni e delle perizie; vizio di motivazione e insufficienza della prova indiziaria, in particolare con riferimento alla responsabilità per l\'omicidio Marchì (mancanza di elementi individualizzanti, movente incerto, uso di mere congetture e di responsabilità di posizione); insufficiente collegamento causale tra incontri/intercettazioni e i delitti ascritti (soprattutto per capo C e capo G); contestazione delle aggravanti (metodo mafioso, disponibilità di armi, premeditazione) e del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. In sintesi: 1) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Vincenzo Monachino e Giuseppe Di Marca per il capo G) (furto) per non aver commesso il fatto; 2) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Gaetano Curatolo per il capo C) (estorsione) per non aver commesso il fatto; 3) Ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza sul capo D) (omicidio Marchì) nei confronti di Giovanni e Vincenzo Monachino, Gaetano Curatolo, Vincenzo Di Calogero e Angelo Di Dio, disponendo il rinvio alla Corte d\'Assise d\'Appello di Catania affinché riesamini il capo D) nel rispetto del criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" e verifichi l\'esistenza di elementi concreti per individuare mandanti e contributi causali/agevolativi; 4) Ha rigettato gli altri motivi e confermato, in linea di massima, la sussistenza dell\'associazione mafiosa (capo A) e alcune statuizioni accessorie, salvo che dovranno essere riconsiderate eventuali aggravanti/attenuanti in sede di nuovo giudizio sul capo D). Conseguentemente sono state revocate le statuizioni civili relative ai capi annullati senza rinvio.
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle doglianze sulle intercettazioni; la Corte ha ritenuto infondate le censure poste sul presupposto che gli atti e le trascrizioni erano agli atti e non risultava violato il diritto di difesa.
art. 178 cod. proc. pen.
Invocato con le questioni sulle registrazioni e sulla loro utilizzabilità; la Corte ha sottolineato la necessità di specificità nelle eccezioni e di tempestive richieste di accesso ai file.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull\'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che sentenze passate in giudicato e ripetuti "facta concludentia" possono dimostrare la persistenza e l\'operatività del sodalizio nel periodo contestato e giustificare la condanna per associazione mafiosa.
art. 416-bis, comma quarto e art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferite alle aggravanti (disponibilità di armi, altre aggravanti specifiche): la Corte ha ricordato che la disponibilità di armi è un aggravante di natura oggettiva e può essere desunta anche dalla storia e dalle risultanze giudiziarie del sodalizio; pertanto non è necessario identificare ogni singola arma purché emerga la stabile dotazione armiera del gruppo e la consapevolezza dei partecipi.
art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il criterio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte richiama che il giudice deve valutare le prove anche alla luce delle ricostruzioni alternative e motivare perché tali alternative non siano razionalmente percorribili.
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria: la Corte sottolinea l\'obbligo di valutare singoli indizi (certezza ed intrinseca valenza dimostrativa) e poi il loro apprezzamento unitario, evitando sommatorie apodittiche.
art. 575 e art. 110 cod. pen.
Riferiti all\'omicidio e al concorso di persone: la Corte ricorda che per il concorso è necessario dimostrare un contributo esteriore idoneo ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso, non bastando la responsabilità di posizione.
art. 577 cod. pen.
Citato in relazione all\'aggravante n.3 e all\'organizzazione del delitto; la Corte osserva che elementi come sopralluoghi e preparazione possono avere valenza probatoria, ma occorre motivazione che escluda alternative ragionevoli.
art. 133 e art. 133-bis cod. pen.
Richiamati con riguardo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche: la Corte evidenzia l\'obbligo di motivare specificamente il rigetto delle attenuanti e la corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena.
art. 111 Cost.; art. 6 e art. 13 CEDU
Invocate dal ricorrente Di Marca per profili di equità del processo e tutela della persona; la Corte valorizza il principio di corretto processo e il diritto di difesa nella valutazione delle doglianze sulle intercettazioni e sull\'idoneità della prova.
Massime di principio
- Il criterio probatorio della condanna è quello "al di là di ogni ragionevole dubbio": se le ricostruzioni alternative, pur possibili, non sono smentite adeguatamente dalla motivazione, occorre annullare o rinviare.
- La prova indiziaria va valutata non con sommatoria meccanica ma con verifica della certezza di ciascun indizio e della loro coerenza unitaria; indizi equivoci o privi di relazione causale con il fatto contestato non sono sufficienti a fondare una condanna.
- Per il reato di concorso in omicidio è necessario provare un contributo esteriore concreto e apprezzabile; il ruolo apicale o la mera presenza a riunioni non bastano da soli a provare la mandazione o il concorso materiale senza elementi individualizzanti.
- Quando elementi probatori sono manifestamente insufficienti ma possono essere meglio accertati, la Cassazione rinvia per nuovo giudizio; se non è possibile ulteriore accertamento e la prova è irrimediabilmente carente, si annulla per non aver commesso il fatto.
- Sulle intercettazioni la difesa deve sollevare censure specifiche e tempestive e chiedere accessi/copie in modo formale e nei termini utili; l\'assenza di richieste specifiche può rendere le eccezioni infondate.
- L\'aggravante della disponibilità di armi in associazioni mafiose può essere dimostrata anche per via storica e con "facta concludentia"; tuttavia la sua applicazione richiede adeguata motivazione e collegamento agli imputati.
- Nelle ipotesi di estorsione o reati commessi in più territori, la sola frequenza di incontri o relazioni con altri gruppi non prova automaticamente la partecipazione al singolo fatto-estorsivo senza elementi sul contenuto e sul contributo fornito.
- Il giudice deve sempre esaminare e motivare sulle possibili e ragionevoli ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa; il mancato esame costituisce vizio idoneo a determinare l\'annullamento o il rinvio.
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