Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7329/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d\'appello che li aveva in massima parte condannati per associazione mafiosa (capo A), omicidio con aggravanti (capo D), estorsione aggravata (capo C) e furto pluriaggravato (capo G). Le censure principali includevano: presunta violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione/copia di file audio e dati GPS; contestazione della valutazione e della intellegibilità delle intercettazioni e delle perizie; vizio di motivazione e insufficienza della prova indiziaria, in particolare con riferimento alla responsabilità per l\'omicidio Marchì (mancanza di elementi individualizzanti, movente incerto, uso di mere congetture e di responsabilità di posizione); insufficiente collegamento causale tra incontri/intercettazioni e i delitti ascritti (soprattutto per capo C e capo G); contestazione delle aggravanti (metodo mafioso, disponibilità di armi, premeditazione) e del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. In sintesi: 1) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Vincenzo Monachino e Giuseppe Di Marca per il capo G) (furto) per non aver commesso il fatto; 2) Ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Gaetano Curatolo per il capo C) (estorsione) per non aver commesso il fatto; 3) Ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza sul capo D) (omicidio Marchì) nei confronti di Giovanni e Vincenzo Monachino, Gaetano Curatolo, Vincenzo Di Calogero e Angelo Di Dio, disponendo il rinvio alla Corte d\'Assise d\'Appello di Catania affinché riesamini il capo D) nel rispetto del criterio "al di là di ogni ragionevole dubbio" e verifichi l\'esistenza di elementi concreti per individuare mandanti e contributi causali/agevolativi; 4) Ha rigettato gli altri motivi e confermato, in linea di massima, la sussistenza dell\'associazione mafiosa (capo A) e alcune statuizioni accessorie, salvo che dovranno essere riconsiderate eventuali aggravanti/attenuanti in sede di nuovo giudizio sul capo D). Conseguentemente sono state revocate le statuizioni civili relative ai capi annullati senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulle intercettazioni; la Corte ha ritenuto infondate le censure poste sul presupposto che gli atti e le trascrizioni erano agli atti e non risultava violato il diritto di difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato con le questioni sulle registrazioni e sulla loro utilizzabilità; la Corte ha sottolineato la necessità di specificità nelle eccezioni e di tempestive richieste di accesso ai file.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull\'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che sentenze passate in giudicato e ripetuti "facta concludentia" possono dimostrare la persistenza e l\'operatività del sodalizio nel periodo contestato e giustificare la condanna per associazione mafiosa.

  • art. 416-bis, comma quarto e art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferite alle aggravanti (disponibilità di armi, altre aggravanti specifiche): la Corte ha ricordato che la disponibilità di armi è un aggravante di natura oggettiva e può essere desunta anche dalla storia e dalle risultanze giudiziarie del sodalizio; pertanto non è necessario identificare ogni singola arma purché emerga la stabile dotazione armiera del gruppo e la consapevolezza dei partecipi.

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiama il criterio di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte richiama che il giudice deve valutare le prove anche alla luce delle ricostruzioni alternative e motivare perché tali alternative non siano razionalmente percorribili.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria: la Corte sottolinea l\'obbligo di valutare singoli indizi (certezza ed intrinseca valenza dimostrativa) e poi il loro apprezzamento unitario, evitando sommatorie apodittiche.

  • art. 575 e art. 110 cod. pen.

    Riferiti all\'omicidio e al concorso di persone: la Corte ricorda che per il concorso è necessario dimostrare un contributo esteriore idoneo ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso, non bastando la responsabilità di posizione.

  • art. 577 cod. pen.

    Citato in relazione all\'aggravante n.3 e all\'organizzazione del delitto; la Corte osserva che elementi come sopralluoghi e preparazione possono avere valenza probatoria, ma occorre motivazione che escluda alternative ragionevoli.

  • art. 133 e art. 133-bis cod. pen.

    Richiamati con riguardo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche: la Corte evidenzia l\'obbligo di motivare specificamente il rigetto delle attenuanti e la corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena.

  • art. 111 Cost.; art. 6 e art. 13 CEDU

    Invocate dal ricorrente Di Marca per profili di equità del processo e tutela della persona; la Corte valorizza il principio di corretto processo e il diritto di difesa nella valutazione delle doglianze sulle intercettazioni e sull\'idoneità della prova.

Massime di principio

  • Il criterio probatorio della condanna è quello "al di là di ogni ragionevole dubbio": se le ricostruzioni alternative, pur possibili, non sono smentite adeguatamente dalla motivazione, occorre annullare o rinviare.
  • La prova indiziaria va valutata non con sommatoria meccanica ma con verifica della certezza di ciascun indizio e della loro coerenza unitaria; indizi equivoci o privi di relazione causale con il fatto contestato non sono sufficienti a fondare una condanna.
  • Per il reato di concorso in omicidio è necessario provare un contributo esteriore concreto e apprezzabile; il ruolo apicale o la mera presenza a riunioni non bastano da soli a provare la mandazione o il concorso materiale senza elementi individualizzanti.
  • Quando elementi probatori sono manifestamente insufficienti ma possono essere meglio accertati, la Cassazione rinvia per nuovo giudizio; se non è possibile ulteriore accertamento e la prova è irrimediabilmente carente, si annulla per non aver commesso il fatto.
  • Sulle intercettazioni la difesa deve sollevare censure specifiche e tempestive e chiedere accessi/copie in modo formale e nei termini utili; l\'assenza di richieste specifiche può rendere le eccezioni infondate.
  • L\'aggravante della disponibilità di armi in associazioni mafiose può essere dimostrata anche per via storica e con "facta concludentia"; tuttavia la sua applicazione richiede adeguata motivazione e collegamento agli imputati.
  • Nelle ipotesi di estorsione o reati commessi in più territori, la sola frequenza di incontri o relazioni con altri gruppi non prova automaticamente la partecipazione al singolo fatto-estorsivo senza elementi sul contenuto e sul contributo fornito.
  • Il giudice deve sempre esaminare e motivare sulle possibili e ragionevoli ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa; il mancato esame costituisce vizio idoneo a determinare l\'annullamento o il rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.