Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune di Cassano delle Murge, sulle istanze-diffide formulate dalla ricorrente, nonché per la dichiarazione, ex art. 31, comma 3, c.p.a. che il manufatto installato dalla ditta controinteressata è privo dei caratteri di precarietà ed amovibilità e che, dunque, non è assentibile in assenza di idoneo titolo abilitativo; o, in via subordinata, per l'ordine, ex art. 117, commi 2 e 3, c.p.a., al Comune di Cassano delle Murge di pronunciarsi con un provvedimento espresso sulle predette istanze-diffide, con la nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202501051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sulle segnalazioni, denunce e istanze relative alla regolarità urbanistico-edilizia di una struttura installata nell'atrio condominiale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle proprie istanze-diffide, nonché la dichiarazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., che la struttura in ferro zincato, con copertura superiore e laterale in materiale plastico, fosse priva dei caratteri di precarietà e amovibilità e non assentibile senza idoneo titolo abilitativo. In via subordinata, ha chiesto l'ordine al Comune di adottare un provvedimento espresso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., con eventuale nomina di un commissario ad acta. La controversia si inserisce nel contesto dell'annullamento, da parte del TAR, di una precedente ordinanza di demolizione, con salvezza dei successivi provvedimenti dell'amministrazione. Secondo la ricorrente, ulteriori segnalazioni e istanze sarebbero rimaste inevase, benché il Comune avesse avviato attività istruttorie senza completarle né adottare determinazioni conclusive. Il Comune non si è costituito e non ha depositato gli atti del procedimento.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda sul silenzio. Ha ritenuto necessari specifici incombenti istruttori, ordinando al Comune, anche se non costituito, di depositare gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. e di presentare una sintetica relazione sui chiarimenti urbanistico-edilizi relativi al manufatto, nonché sull'istruttoria svolta e sulle decisioni, anche interlocutorie, adottate in relazione alle segnalazioni, denunce e istanze della ricorrente. Il termine assegnato è di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza di discussione del merito al 30 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Norma invocata dalla ricorrente per ottenere l'accertamento della situazione giuridica relativa all'assentibilità del manufatto; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 117, commi 2 e 3, c.p.a.

    Norma invocata in via subordinata per ottenere l'ordine al Comune di provvedere espressamente sulle istanze e l'eventuale nomina di un commissario ad acta; la domanda non è stata ancora definita.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Impone all'amministrazione intimata di depositare gli atti del procedimento; il TAR ne ha ordinato l'adempimento istruttorio nonostante la mancata costituzione del Comune.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non esclude l'obbligo di depositare in giudizio gli atti del procedimento previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.; il giudice può ordinarne l'acquisizione ai fini della decisione.
  • Nel giudizio sul silenzio, quando dagli atti disponibili non risultano sufficientemente ricostruibili la posizione urbanistico-edilizia dell'opera e l'attività istruttoria svolta dall'amministrazione sulle istanze del privato, il giudice può disporre il deposito degli atti e una relazione di chiarimenti prima di decidere nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.