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Sentenza

Sentenza n. 7500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma quanto al ricorso n. 5776 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Seconda) n. 2771/2024; quanto al ricorso n. 5846 del 2024: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania (sezione Seconda) n. 2771/2024.

Giustizia amministrativa202405776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 13/23 del Comune di Sant'Antimo per la demolizione dell'ex opificio industriale dismesso e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale, con applicazione dell'incremento volumetrico del 20%; è inoltre impugnato, nell'appello delle proprietarie, il capo della sentenza del TAR che ha respinto la domanda risarcitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le proprietarie confinanti avevano impugnato davanti al TAR Campania il permesso di costruire n. 13/23, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere e chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR Campania, Sez. II, con sentenza n. 2771/2024, aveva accolto la domanda di annullamento e respinto quella risarcitoria. La società titolare del permesso ha appellato il capo di annullamento, sostenendo che l'intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia e potesse beneficiare dell'incremento volumetrico previsto dalla legge regionale n. 19/2009; ha dedotto error in iudicando e violazione degli artt. 31 d.P.R. 380/2001 e 2 e 4 l.r. 19/2009. Le proprietarie hanno proposto appello contro il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo di aver subito un danno alla salute per la demolizione effettuata senza le necessarie misure di sicurezza, in ragione della presenza di amianto nell'edificio. I due appelli sono stati riuniti perché diretti contro la medesima sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha entrambi respinti. Ha rigettato l'appello della società: l'ampliamento del 20% previsto dall'art. 4 l.r. 19/2009 presuppone un edificio preesistente con destinazione residenziale, che mantenga tale destinazione nel nuovo manufatto. Non può applicarsi a un edificio originariamente industriale, ancorché dismesso, poiché la demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione non costituisce ampliamento dell'edificio residenziale richiesto dalla norma. Ha altresì respinto l'appello delle proprietarie sul risarcimento: la documentazione dimostrava che, non appena rilevato il cemento-amianto, la società aveva incaricato una ditta specializzata; il ritardo di nove giorni tra l'avvio della demolizione e l'affidamento non era indice di negligenza. I referti attestavano concentrazioni di fibre inferiori al limite del d.m. 6 settembre 1994 e la relazione dell'ASL del 18 marzo 2024 confermava il rispetto delle prescrizioni cautelari. Le interruzioni dei lavori non erano imputabili alla società. Il Collegio ha quindi ritenuto non provati né un rischio concreto per la salute né il nesso eziologico con un danno lamentato; le deduzioni delle appellanti erano ipotetiche e smentite dagli atti. La sentenza del TAR resta confermata sia sul capo impugnatorio sia su quello risarcitorio. Spese compensate per giusti motivi connessi alla reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. Campania 19/2009

    Invero, la nozione di “ampliamento” di cui discorre l’art. 4 L.R. cit. postula necessariamente la preesistenza di un’entità originaria da ampliare, diversamente non operandosi un ampliamento, ma sostituzione (mediante intervento di demolizione e successiva ricostruzione) di organismi edilizi preesistenti, con il concreto rischio di stravolgimenti dell’ordinata pianificazione del territorio.

    L'incremento volumetrico del 20% è consentito come ampliamento di un edificio già esistente e non può essere utilizzato per la sostituzione, mediante demolizione e ricostruzione, di un organismo edilizio privo dei requisiti di destinazione richiesti dalla norma.

  • art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Campania 19/2009

    In particolare, reputa il Collegio che l’ampliamento in esame possa essere realizzato unicamente nel caso in cui sul lotto già preesista un edificio, il quale deve presentare le medesime caratteristiche descritte nei commi 1 e 2 dell’art. 4 (immobili ad uso residenziale); caratteristiche nondimeno insussistenti nella fattispecie in esame, atteso che all’epoca del rilascio del titolo l’immobile oggetto di “ampliamento” aveva una destinazione di tipo industriale (seppur dismessa), e non una destinazione residenziale.

    La definizione di volumetria esistente non rende applicabile l'incremento a qualunque edificio presente o edificabile sul lotto: l'edificio da ampliare deve possedere i requisiti residenziali stabiliti dall'art. 4.

  • art. 96 c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 96 c.p.a, va preliminarmente disposta riunione del giudizio n. 5846/24 R.G. a quello portante il n. 5776/24, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.

    Gli appelli diretti contro la medesima sentenza sono riuniti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. –gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

    La disposizione è richiamata quale base per la trattazione da remoto dell'udienza; il testo non ne sviluppa un'ulteriore interpretazione.

  • d.m. 6 settembre 1994

    In particolare, vi sono in atti referti e rapporti di prova, attestanti un livello di concentrazioni di fibre in amianto inferiore al valore limite di cui al d.m. 6.9.1994.

    Il rispetto del valore limite di concentrazione delle fibre di amianto, unitamente alla documentazione sanitaria e alle misure cautelari attestate dall'ASL, concorre a escludere la prova di un rischio per la salute rilevante ai fini della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • L'incremento volumetrico previsto dalla disciplina regionale come ampliamento presuppone un edificio preesistente con la destinazione d'uso richiesta dalla norma; la demolizione di un edificio industriale dismesso e la realizzazione di un nuovo edificio residenziale non costituiscono ampliamento di un edificio residenziale e non consentono, per ciò solo, di applicare l'incremento.
  • La domanda di risarcimento per danni alla salute connessi a lavori di demolizione in presenza di materiali contenenti amianto richiede la prova di un rischio concreto e del nesso eziologico con il pregiudizio lamentato; non sono sufficienti allegazioni ipotetiche quando la documentazione attesta l'intervento di operatori specializzati, il rispetto delle prescrizioni cautelari e livelli di esposizione inferiori ai limiti applicabili.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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