Cassazione Civile, Ordinanza n. 02822/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due verbali di accertamento elevati dalla polizia locale nei confronti di una automobilista fermata a Milano: secondo i verbalizzanti, avrebbe parlato al telefono cellulare alla guida senza dispositivi vivavoce o auricolare, e non avrebbe dato precedenza a un pedone impegnato nell’attraversamento sulle strisce. L’interessata propose due querele di falso per contestare la veridicità dei verbali, negando in fatto sia l’uso del telefono sia la presenza del pedone sul passaggio pedonale. Il Tribunale respinse le querele dopo aver ascoltato la parte, un teste indicato dalla stessa e gli agenti verbalizzanti; la Corte d’appello confermò, ritenendo inattendibile il teste di parte per dichiarazioni frammentarie, lacunose e contraddittorie rispetto agli agenti e non compatibili con la distanza e le condizioni di luce. In cassazione la ricorrente dedusse, con un unico motivo, due profili: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ai fini della valutazione di attendibilità del teste di parte; e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d’appello valorizzato una specifica affermazione del teste (che la conducente teneva entrambe le mani sul volante) al fine di ritenerne attendibile la deposizione e smentire la violazione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non colpivano il reale percorso motivazionale della sentenza impugnata, ma miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta tra fonti di prova contrapposte spettano al giudice di merito, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore del controricorrente, all’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 173 C.d.S.
richiamato come norma violata nel verbale relativo all’uso del telefono alla guida
art. 191 C.d.S.
richiamato come norma violata nel verbale relativo alla mancata precedenza al pedone
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di legittimità invocato per omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto non idoneo a censurare la motivazione, perché le doglianze tendevano a una rivalutazione del merito
art. 112 c.p.c.
la dedotta violazione è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva esaminato il nucleo essenziale della prova e non era tenuta a confutare ogni singolo elemento
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato d’ufficio quale sanzione per abuso del processo, senza necessità di accertare dolo o colpa grave
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle testimonianze, quando la sentenza impugnata abbia già esposto una motivazione completa e coerente sulle ragioni della decisione.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando non individua un fatto storico decisivo omesso, ma mira soltanto a contestare il giudizio di attendibilità di un teste e la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice ha preso in esame la questione sostanziale rilevante; non vi è omessa pronuncia per il solo fatto che non siano stati valorizzati singoli passaggi testimoniale o singole circostanze difensive.
- La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, la credibilità reciproca delle fonti di prova e la scelta della prova ritenuta più convincente sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- L’art. 96, comma 3, c.p.c. può essere applicato d’ufficio quando l’impugnazione risulti pretestuosa o abusiva, senza necessità di provare dolo o colpa grave della parte soccombente.
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