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Sentenza

Sentenza n. 1083/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 922/2024 del Tribunale di Siracusa - Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202502294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 922/2024 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro, relativo al pagamento della carta docente per euro 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale ordinario aveva ingiunto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di consegnarle la carta docente per l’importo nominale di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il decreto, dichiarato esecutivo, era stato notificato all’Amministrazione l’8 gennaio 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, il Ministero non aveva dato prova dell’adempimento e non si era costituito in giudizio. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti: esistenza di un titolo esecutivo, rituale notificazione all’Amministrazione, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e mancata prova dell’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al decreto ingiuntivo mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario, appartenendo alla stessa Amministrazione, non ha diritto a compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente a sollecitare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando sussistono un titolo esecutivo ritualmente notificato, il decorso del termine dilatorio e la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: il giudice può negarla quando ritenga sufficiente, come mezzo di coercizione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile nei confronti di un’amministrazione pubblica quando il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del titolo grava sull’amministrazione intimata; la mancata costituzione e l’assenza di tale prova consentono al giudice di ordinare l’adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura concretamente sufficiente a sollecitare l’adempimento.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere considerato ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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