Cassazione Penale, Sentenza n. 16184/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fall Kabe impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. (detenzione ai fini di vendita di prodotti con marchio contraffatto). Sono stati depositati due distinti ricorsi: uno dal difensore d'ufficio (Avv. Carlo Alberto Cova) che censurava vizio di motivazione e violazione di legge, contestando in particolare la valutazione sulla presunta non grossolanità della contraffazione e l'uso del teste funzionario doganale; l'altro dal difensore di fiducia (Avv. Stefano Mannironi) che chiedeva la rimessione in termini per tardività/formalità di notifica (art. 175 c.p.p.), la nullità delle sentenze per mancata notifica degli atti (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione a giudizio, sentenza) al nuovo difensore, nonché l'assoluzione per insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato (cito la scadente qualità dei prodotti come indice di grossolanità e l'inesistenza della consapevolezza del carattere illecito poiché la merce era stata acquistata in Grecia dove sarebbe stata commerciata liberamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto l'istanza di rimessione in termini come non ammissibile (non trattandosi di processo contumaciale) e ha ritenuto che l'unico ricorso tempestivo fosse quello del difensore d'ufficio; il ricorso tardivo del difensore di fiducia è stato dichiarato inammissibile. Sul merito ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla presunta grossolanità della contraffazione: la giurisprudenza consolidata considera rilevante la valutazione globale del marchio e sottolinea che l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e costituisce reato di pericolo, per cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è perseguibile anche quando la contraffazione appaia grossolana. Ha inoltre soffermato che questioni relative all'elemento soggettivo e accertamenti di fatto (comprese valutazioni sulla normativa straniera) non sono sindacabili in sede di legittimità. Per questi motivi la sentenza di merito rimane confermata implicitamente e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla rifusione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma che punisce la fabbricazione, detenzione e commercio di prodotti con marchio contraffatto; la Corte interpreta la fattispecie come reato di pericolo a tutela della fede pubblica, per cui la detenzione ai fini di vendita è punibile anche se la contraffazione appare grossolana e l'inganno non si è concretamente realizzato.
art. 473 cod. pen.
Norma collegata in materia di contraffazione; la Corte richiama la giurisprudenza sul criterio di valutazione globale del marchio e sulla protezione del titolare del segno distintivo.
art. 175 c.p.p. (comma 2)
Norma sul ripristino dei termini per impugnare (restituzione in termini). La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché non sussisteva la fattispecie del processo contumaciale cui tale rimedio era riferito nella formulazione invocata.
art. 415-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stata evocata nella censura per mancata notifica, ma la Corte non ha ritenuto la mancata ricezione idonea a determinare la nullità nelle circostanze dedotte e ha valutato l'ammissibilità dei ricorsi secondo i termini regolari.
art. 530 c.p.p. (comma 2)
Norma che prevede la pronuncia di non doversi procedere o l'assoluzione in via alternativa; è stata richiamata dall'imputato in via subordinata, ma la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi e non ha accolto le richieste di sostituzione della sentenza di merito.
Massime di principio
- La detenzione ai fini di vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato di cui all'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione sia "grossolana": si tutela la fede pubblica e il pericolo in sé, non è necessario provare l'inganno concreto dell'acquirente.
- La valutazione della "grossolanità" della contraffazione richiede un giudizio globale sul segno e sul contesto; eccezioni basate solo sulla scadente qualità del bene o sulla natura del consumatore non escludono automaticamente la responsabilità penale.
- Le questioni di fatto rilevanti ai fini dell'elemento soggettivo (consapevolezza, origine dell'acquisto, normativa straniera) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, che è limitata al controllo di legittimità e non al riesame probatorio.
- La rimessione in termini (restitutio in integrum) ai sensi dell'art. 175 c.p.p. ha ambiti di applicazione limitati; va attentamente verificata la sussistenza dei presupposti (ad es. processualità contumaciale) prima di invocarla.
- Più difensori possono depositare impugnazioni autonome, ma vigono limiti pratici: conta la tempestività e il principio di unicità dell'impugnazione; atti successivi possono essere dichiarati inammissibili se tardivi o se è già intervenuta decisione sull'impugnazione proposta.
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