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Sentenza

Sentenza n. 2507/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - della inapplicabilità ai rapporti concessori di cui sono titolari le ricorrenti, in quanto qualificabili come rapporti pluriennali di durata indefinita riguardo ai quali, essendo sorti anteriormente al 7 dicembre 2000: a) del principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, 2 C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b) della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c) dell’art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d) dei principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore delle ricorrenti titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. (I mm.aa.) per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «VALIDITÀ CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31.12.2024 - LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118»; - nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale alla deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 27 dicembre 2023; (II mm.aa.) per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 31 ottobre 2024, recante ad oggetto «Attuazione delle Direttive ex DL 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della legge 118/2022», pubblicata a far data dall’ 8 novembre 2024; - deliberazione della Giunta Comunale n. 115 dell’8 luglio 2024, recante ad oggetto «Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative», nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale alla deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 31 ottobre 2024;

Giustizia amministrativa202310070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale di Fiumicino n. 236 del 27 dicembre 2023, n. 115 dell'8 luglio 2024 e n. 166 del 31 ottobre 2024, concernenti la durata e la cessazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inapplicabilità ai loro rapporti concessori, sorti anteriormente al 7 dicembre 2000, dei principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3 della legge n. 118/2022 e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2021. Hanno inoltre chiesto la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Le censure dedotte hanno riguardato: violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto; asserita irretroattività della direttiva servizi rispetto a concessioni anteriori al 2009 e alla sentenza Telaustria; violazione degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, anche in relazione all'assenza di indennizzo per le opere non amovibili e alla soppressione del diritto di insistenza; obbligo di disapplicazione della normativa nazionale e di ripristino del precedente regime di stabilità concessoria secondo la sentenza Grossmania; illegittimità derivata delle deliberazioni comunali per violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, irragionevolezza e sproporzionalità; questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 cod. nav.; infine, deroga all'evidenza pubblica per il carattere storico-identitario degli stabilimenti e richiesta di sospensione del giudizio in attesa della causa C-574/25 davanti alla Corte di giustizia.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4014/2025 e la giurisprudenza unionale, ha affermato che la natura anteriore delle concessioni non le sottrae all'applicazione dello ius superveniens europeo e nazionale, trattandosi di rapporti di durata non esauriti. La sentenza della Corte di giustizia nella causa C-598/22 ha escluso il contrasto dell'art. 49 cod. nav. con il diritto dell'Unione, chiarendo che le concessioni demaniali sono precarie, temporanee e revocabili e che l'acquisizione gratuita delle opere non amovibili costituisce conseguenza dell'inalienabilità del demanio, salvo diversa pattuizione nell'atto concessorio. Il diritto di insistenza è stato ritenuto incompatibile con i principi di libertà di stabilimento, trasparenza e concorrenza e, pertanto, inidoneo a fondare un legittimo affidamento nella prosecuzione sine die del rapporto. È stata esclusa l'applicabilità analogica della tutela riconosciuta dalla Corte di giustizia nel caso Commissione c. Ungheria, riguardante diritti di usufrutto su beni privati e non concessioni di beni demaniali pubblici. La direttiva 2006/123/CE è stata ritenuta applicabile anche alle concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009 quando siano rinnovate successivamente; la scarsità della risorsa e l'interesse transfrontaliero non escludono l'applicazione dell'art. 12 della direttiva. Sono state respinte le richieste di rinvio pregiudiziale e di sospensione impropria del giudizio. Le deliberazioni comunali sono state ritenute legittime in quanto attuative della disciplina legislativa sulla durata delle concessioni. È stata esclusa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 49 cod. nav., non trattandosi di espropriazione indiretta di beni privati e potendo il concessionario negoziare diversamente, nell'atto di concessione, la sorte delle opere non amovibili. È stata altresì respinta la pretesa deroga all'obbligo di gara per il carattere storico-identitario degli stabilimenti: la salvaguardia del patrimonio culturale può incidere sulle regole della procedura selettiva, ma non esclude in sé l'indizione della gara, e comunque le ricorrenti non hanno dimostrato uno specifico riconoscimento culturale, storico o identitario delle strutture. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni … della salvaguardia del patrimonio culturale …

    La disposizione impone una procedura selettiva per l'assegnazione di risorse scarse; la salvaguardia del patrimonio culturale può rilevare nella definizione delle regole della gara, ma non esclude l'indizione della gara.

  • art. 44 direttiva 2006/123/CE

    Le concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva al momento del rinnovo, indipendentemente dalla data del rilascio originario.

  • art. 49 cod. nav.

    salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione

    Alla cessazione della concessione, le opere non amovibili costruite sul demanio restano acquisite allo Stato senza compenso o rimborso, salvo diversa pattuizione nell'atto concessorio; tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il principio di inalienabilità del demanio pubblico.

  • art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009

    La soppressione del diritto di insistenza risponde all'esigenza di eliminare l'automatismo a favore del precedente concessionario e di adeguare la disciplina ai principi di concorrenza e trasparenza.

  • art. 3, comma 1, legge n. 118/2022

    Prevede la cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere secondo i termini legislativamente stabiliti; la disposizione si applica anche ai rapporti concessori sorti anteriormente, in quanto rapporti di durata non esauriti.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico non può essere accolta in assenza del diritto sostanziale azionato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi, qui utilizzato con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR.

  • art. 267 TFUE

    Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando le questioni prospettate risultano già chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e la domanda è manifestamente infondata.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Protezione della proprietà

    Non tutela, nei termini prospettati, una pretesa alla conservazione sine die di una concessione demaniale né impedisce l'acquisizione delle opere non amovibili secondo il regime dell'inalienabilità del demanio pubblico.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Non è stato ravvisato un contrasto con la disciplina delle concessioni demaniali, distinta dalla soppressione anticipata di diritti di usufrutto su beni privati.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Non ostano alla disciplina nazionale esaminata; il diritto di insistenza, anziché tutelare la libertà di stabilimento, costituisce una restrizione ai principi concorrenziali e alla libertà di stabilimento.

  • art. 63 TFUE

    Non risulta violato dalla soppressione del diritto di insistenza, che non integra una restrizione illecita alla libera circolazione dei capitali.

  • art. 117 Cost.

    Non rende manifestamente fondata la questione relativa all'art. 49 cod. nav., non ravvisandosi violazione degli obblighi derivanti dalla CEDU o dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Le concessioni demaniali marittime costituiscono rapporti di durata, precari e temporanei; la loro origine anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE o alla sentenza Telaustria non le sottrae all'applicazione dello ius superveniens europeo e nazionale per la parte del rapporto non ancora esaurita.
  • Le concessioni demaniali marittime rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE al momento del rinnovo, indipendentemente dalla data del rilascio originario.
  • Il diritto di insistenza, in quanto attribuisce un vantaggio automatico al concessionario uscente e ostacola procedure selettive trasparenti e imparziali, è incompatibile con i principi unionali di concorrenza e libertà di stabilimento e non può fondare un legittimo affidamento nella prosecuzione sine die della concessione.
  • L'acquisizione gratuita delle opere non amovibili costruite sul demanio pubblico, prevista in via suppletiva dall'art. 49 cod. nav., costituisce conseguenza del principio di inalienabilità del demanio e non integra, di per sé, un'espropriazione indiretta o una violazione della tutela della proprietà.
  • La salvaguardia del patrimonio culturale o dell'interesse storico-identitario può incidere sulle regole della procedura selettiva, ma non esclude in via generale l'obbligo di gara; la deroga richiede una previa e specifica qualificazione del bene come patrimonio culturale da parte delle autorità competenti.
  • Il giudice amministrativo può respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale quando le questioni prospettate risultano già chiarite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia o sono manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaQuestione di legittimità costituzionale

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