Sentenza del 08/10/2020 n. 21665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sul rimborso di un credito IVA (anno 2002) acquisito da (---) s.p.a. dalla curatela del fallimento di (---) s.r.l. L'Ufficio aveva formato silenzio-rifiuto e poi negato il rimborso, basandosi su un processo verbale di accertamento che attestava l'inoperatività della cedente nel 2002 (così contestando i requisiti per la rimborsabilità del credito). La ricorrente deduceva che il credito si era "cristallizzato" per mancato esercizio dei poteri di rettifica nei termini (decadenza) e che pertanto il diniego era illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di (---) s.p.a., confermando che l'Amministrazione finanziaria può legittimamente contestare, anche dopo i termini decadenziali per l'accertamento, i requisiti per l'accesso al rimborso (quali l'effettiva operatività della società cedente e la sussistenza dei requisiti di rimborsabilità). La sentenza di merito aveva infatti ritenuto insussistente il diritto al rimborso in ragione dell'inoperatività della società cedente attestata dal processo verbale. Il ricorrente è condannato alle spese di lite (liquidate in Euro 7.300,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57
Stabilisce i termini decadenziali per l'esercizio dei poteri di rettifica dell'Amministrazione in materia d'imposta. Tuttavia, la Corte distingue tra contestazione dell'esistenza/quantum dell'eccedenza (soggetta a termini) e contestazione dei requisiti per l'accesso al rimborso (art.30), che non è assoggettata a tali termini.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 30
Individua i requisiti per ottenere il rimborso IVA. La Corte ha ritenuto che le contestazioni relative a questi requisiti possono essere fatte in qualsiasi momento e possono giustificare il diniego del rimborso anche se sono decorsi i termini per l'accertamento sull'imposta.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51, 52, 54, 56
Norme richiamate nella prima motivazione di merito relative al funzionamento dell'imposta e delle modalità di detrazione/rimborso; la ricorrente aveva contestato la loro applicazione ma la Corte ha ritenuto irrilevante la scadenza dei termini rispetto alla contestazione dei requisiti di rimborsabilità.
Codice di procedura civile, articolo 115
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso del processo verbale come fonte di prova sui requisiti di rimborsabilità.
Codice di procedura civile, articolo 112
Richiesto come parametro formale per la completezza della pronuncia; la ricorrente denunciava omissioni, ma la Corte ha ritenuto che la CTR si fosse pronunciata sui punti decisivi (in particolare sull'inoperatività della cedente).
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, nn. 3,4,5
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme, omissione di pronuncia, motivazione insufficiente). La Corte ha respinto i motivi, ritenendo fondate le conclusioni di merito.
Cassazione, Sezioni Unite n. 5069/2016 (principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum")
Principio secondo cui i termini decadenziali operano a favore dell'Amministrazione per i suoi accertamenti ma non impediscono all'Amministrazione di eccepire, anche dopo la decadenza, l'esistenza di debiti tributari del contribuente (ossia di contestare richieste di rimborso), principio applicato in via analoga nel caso di specie.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art.1, comma 17)
Norma che prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo per i ricorsi proposti dopo la data indicata; la Corte ha rilevato l'obbligo per la ricorrente in caso di rigetto.
Protocollo addizionale n.1 alla CEDU, articolo 1 (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato in dottrina e giurisprudenza per precisare che la tutela convenzionale riguarda soltanto crediti già accertati, liquidi ed esigibili, non la mera pretesa di rimborso non ancora consolidata nel patrimonio del contribuente.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'Amministrazione contesta l'esistenza/quantum dell'eccedenza (questione soggetta a termini decadenziali) oppure i requisiti per l'accesso al rimborso (questione non soggetta a decadenza): solo la prima è bloccata dal decorso dei termini per l'accertamento.
- L'Amministrazione può utilizzare processi verbali di accertamento e verifiche sull'effettiva operatività della società cedente come prova per negare la rimborsabilità di un credito IVA anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento dell'imposta.
- Chi acquista un credito IVA da una società in difficoltà (es. fallimentare) deve documentare con cura la titolarità e i requisiti di rimborsabilità del credito (esistenza effettiva dell'attività, documentazione contabile/fatture, eventuale natura dei crediti riportati da anni precedenti), perché l'Ufficio potrà contestarne i requisiti in ogni momento.
- La mera comunicazione dell'avvenuta cessione del credito all'Amministrazione non esclude che l'Ufficio verifichi in seguito la legittimità del rimborso richiesto.
- In sede di contenzioso, una pronuncia favorevole di primo grado che ometta di valutare le risultanze dell'attività di controllo dell'Ufficio (es. processi verbali di constatazione) è vulnerabile: i Tribunali superiori possono ritenere tali accertamenti rilevanti ai fini della rimborsabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 376 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 687 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 801 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 806 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 811 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 8 ott 2020Sentenza del 08/10/2020 n. 2249 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →