Cassazione Civile, Ordinanza n. 32609/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva applicato imposte di registro, ipotecaria e catastale a un contratto stipulato tra la società contribuente e un terzo e qualificato dall'Ufficio come concessione di diritto reale di superficie. La CTR aveva invece ritenuto che il negozio, esaminato nel complesso delle clausole, avesse natura di contratto di affitto/locazione di un terreno destinato a impianto fotovoltaico. L'Agenzia ha dedotto: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e di varie norme codicistiche, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il contratto come locazione anziché come costituzione di un diritto reale di superficie; (2) violazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. 131/1986, assumendo che la CTR avesse erroneamente affermato la mancanza di motivazione dell'avviso di liquidazione. La contribuente, nel controricorso e in memoria, ha anche invocato un preteso giudicato esterno formatosi su altre decisioni favorevoli concernenti contratti asseritamente identici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto l'efficacia del giudicato esterno invocato dalla contribuente, osservando che il giudicato si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti, oltre al fatto che l'identità tra i contratti non era dimostrata. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto infondato: ha richiamato l'art. 20 d.P.R. 131/1986, ma ha affermato che la CTR aveva esaminato l'insieme delle clausole contrattuali e aveva svolto un apprezzamento di merito coerente, pervenendo alla qualificazione del rapporto come locazione; la censura dell'Agenzia si risolveva nella richiesta di una diversa interpretazione delle clausole, non consentita in sede di legittimità senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
La norma impone di individuare la tassazione secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto, ma la Corte ribadisce che l'accertamento della natura del negozio richiede l'esame delle clausole dell'atto e resta, se correttamente svolto, apprezzamento di merito non censurabile in cassazione come mera diversa lettura del testo negoziale.
art. 952 c.c.
"il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al dì sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"
La Corte richiama la disciplina del diritto di superficie per evidenziare che il diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui è normalmente un diritto reale di godimento, ma non esclude che esso possa essere oggetto di un assetto negoziale ad effetti obbligatori.
art. 934 c.c.
È richiamato quale norma che enuncia il principio dell'accessione, con la precisazione che deroghe possono risultare dalla legge o dal titolo.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare in cassazione violazioni di legge, ma la Corte osserva che la censura sull'interpretazione del contratto è inammissibilmente diretta a ottenere una diversa valutazione di merito se non indica specificamente i canoni ermeneutici violati.
artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c.
Sono richiamati dall'Agenzia a sostegno della tesi della superficie, ma la Corte non ravvisa una violazione di tali norme nella motivazione della CTR, che ha qualificato il contratto sulla base del suo contenuto complessivo.
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
È invocato nel secondo motivo insieme all'art. 20 del TUR per contestare la motivazione dell'avviso, ma il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta secondo la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, desumibili dal testo negoziale, ma la valutazione del contenuto complessivo delle clausole è apprezzamento di merito.
- La censura per violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle clausole contrattuali rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di un contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato.
- Il giudicato sostanziale copre i fatti accertati e non si estende, di regola, alle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti.
- La costituzione di un diritto reale di superficie non esclude, in astratto, che le parti regolino il godimento del suolo e l'utilizzazione del bene con un assetto negoziale di natura obbligatoria, da interpretare secondo il contenuto concreto dell'accordo.
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