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Sentenza

Sentenza n. 358/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento a) della nota prot. n. 4340-P, del 13 giugno 2024, adottata dal Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, Servizio I, avente ad oggetto “Progetto triennale 2022-2024 – Art. 31-bis D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. «Centri di produzione circhi – Prime istanze triennali» - Riscontro nota del 07.06.2024. Comunicazione di Revoca”; b) del decreto del Direttore generale n. 705, del 25 giugno 2024, adottato dalla Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura di assegnazione dei contributi di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2017 ss.mm.ii. per le attività dell’anno 2024, nella parte in cui dispone che “all’Associazione Culturale Centro Produzione Circo Contemporaneo Lazio, di cui all'art. 31-bis del D.M. 27 luglio 2017, è stata comunicata la revoca del contributo per gli anni 2022 e 2023, con efficacia anche per l'anno 2024, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. 27 luglio 2017, il quale dispone che «la decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti», e che, pertanto, le corrispondenti risorse sono al momento accantonate per la gestione del contenzioso relativo all’ambito circo e spettacolo viaggiante”; ove e per quanto occorra: c) della nota prot. n. 3716-P, del 28 maggio 2024, adottata dal Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, Servizio I, avente ad oggetto “Progetto triennale 2022-2024 – Art. 31-bis D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii. «Centri di produzione circhi – Prime istanze triennali» – Riscontro Vs nota del 04.05.2024. Preavviso di revoca”; d) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dei contributi per gli anni 2022 e 2023, con recupero delle somme erogate, e conseguente non ammissione al contributo per l’anno 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato la nota ministeriale di revoca dei contributi e il successivo decreto di non ammissione al contributo per il 2024, deducendo cinque gruppi di censure. Ha contestato, anzitutto, la ritenuta carenza della licenza di esercizio dell’attività circense prevista dall’art. 69 T.U.L.P.S., sostenendo che fosse sufficiente la disponibilità della licenza intestata al presidente dell’associazione, titolare di un’impresa individuale, e che le dichiarazioni sostitutive prodotte comprovassero il requisito. Ha inoltre contestato la carenza della disponibilità esclusiva di una sala di almeno novantanove posti, richiamando dichiarazioni di altri enti relative alla messa a disposizione di spazi teatrali. Sono stati dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento, nonché l’illegittimità della revoca in ragione del precedente comportamento dell’Amministrazione, che aveva inizialmente ammesso i programmi e riconosciuto i contributi. La ricorrente ha infine sostenuto che la revoca fosse assimilabile all’annullamento d’ufficio e richiedesse una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, un adeguato bilanciamento con l’affidamento privato e il rispetto del termine di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca perché la licenza di esercizio prodotta era intestata al presidente dell’associazione quale titolare di un’impresa individuale, e non all’associazione, dotata di autonoma soggettività giuridica. La nozione di possesso della licenza prevista dall’art. 31-bis del d.m. 27 luglio 2017 implica la titolarità del titolo, anche in considerazione del carattere personale delle licenze di polizia e della disciplina sul cambio di titolarità prevista dal d.m. 18 maggio 2007. La voltura in favore dell’associazione era intervenuta soltanto dopo i rilievi dell’Amministrazione, sicché il requisito mancava al momento della domanda; le dichiarazioni sostitutive riguardavano il diverso requisito della disponibilità esclusiva dei tendoni e non potevano sanare tale carenza. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione ministeriale sulla mancata prova della disponibilità esclusiva di una sala di almeno novantanove posti: le dichiarazioni prodotte erano condizionate, prive dell’indicazione della capienza oppure generiche e non attestavano la disponibilità esclusiva. Poiché tali due ragioni erano autonomamente idonee a sorreggere la revoca, il TAR ha assorbito la censura relativa alla qualificazione delle rappresentazioni svolte in locali diversi dai tendoni circensi, applicando il principio dei provvedimenti plurimotivati. Il Collegio ha escluso la lesione del legittimo affidamento, poiché l’Amministrazione poteva verificare il possesso dei requisiti durante l’intero triennio e la revoca, una volta accertata la mancanza di un requisito, era doverosa. L’affidamento su un contributo illegittimamente ottenuto in assenza di un requisito chiaramente previsto non è incolpevole né meritevole di tutela. Il recupero delle somme indebitamente erogate è atto dovuto, non richiede una ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato e non è precluso dal decorso del tempo. Sono state quindi escluse anche le violazioni della proporzionalità e dell’obbligo di motivazione: la revoca non ha natura sanzionatoria né costituisce annullamento d’ufficio, ma integra una decadenza accertativa vincolata, per la quale non occorrono l’esplicitazione di uno specifico interesse pubblico, il bilanciamento con l’affidamento privato o l’applicazione del termine dell’art. 21-nonies l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31-bis d.m. 27 luglio 2017

    I centri di produzione di circo devono avere, tra l’altro, la disponibilità di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente in esclusiva e munita delle prescritte autorizzazioni; devono inoltre essere in possesso della licenza di esercizio dell’attività circense di cui all’art. 69 T.U.L.P.S.

    Il requisito del possesso della licenza implica la titolarità della licenza in capo al soggetto che richiede il contributo; la mera disponibilità di una licenza intestata a soggetto diverso non è sufficiente.

  • art. 8 d.m. 27 luglio 2017

    La decadenza e la revoca hanno efficacia anche in relazione alle annualità eventualmente restanti.

    L’accertata carenza dei requisiti per l’ammissione comporta la revoca del contributo, il recupero delle somme eventualmente versate e l’efficacia anche sulle annualità residue del progetto triennale.

  • art. 7 d.m. 27 luglio 2017

    L’Amministrazione può e deve verificare il possesso dei requisiti anche in sede di esame delle relazioni consuntive annuali e per tutta la durata del triennio.

  • art. 69 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La licenza di esercizio dell’attività circense costituisce il titolo richiesto dall’art. 31-bis del d.m. 27 luglio 2017 e deve essere intestata al soggetto richiedente il contributo.

  • art. 8 T.U.L.P.S.

    Il carattere personale delle licenze di polizia conferma che la licenza non può essere utilmente fatta valere da un soggetto diverso dal titolare.

  • art. 4, comma 10, d.m. 18 maggio 2007

    Per l’utilizzo di un’attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

    Il cambio di titolarità della licenza è necessario quando l’attività viene utilizzata da un soggetto diverso dall’originario intestatario; la voltura successiva alla domanda non sana la carenza originaria del requisito.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le dichiarazioni sostitutive prodotte riguardavano la disponibilità esclusiva dei tendoni e non potevano sostituire la necessaria titolarità della licenza di esercizio.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di revoca ha consentito all’associazione di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il termine per l’annullamento d’ufficio non si applica alla revoca o decadenza accertativa del contributo, che costituisce atto vincolato conseguente alla carenza dei requisiti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La tardività della memoria di replica è stata ritenuta irrilevante, poiché il ricorso era comunque infondato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di finanziamento richiede al beneficiario il possesso di una licenza amministrativa personale, il requisito deve sussistere in capo al soggetto che presenta la domanda; la mera disponibilità materiale o organizzativa di una licenza intestata a un soggetto diverso non è sufficiente.
  • La voltura della licenza intervenuta dopo la presentazione della domanda di contributo non sana la carenza originaria del requisito di ammissione, salvo che la disciplina applicabile preveda espressamente la sanabilità o la rilevanza di circostanze sopravvenute.
  • In un sistema di contributi fondato su progetti pluriennali, l’Amministrazione può verificare il possesso dei requisiti in occasione dei controlli consuntivi annuali per tutta la durata del progetto; l’originaria ammissione o l’erogazione di precedenti annualità non precludono la successiva revoca.
  • Quando l’erogazione del contributo è subordinata a requisiti normativi e ne viene accertata la mancanza, la revoca e il recupero delle somme indebitamente erogate costituiscono attività vincolata e non sanzionatoria. Non sono quindi necessari una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, un bilanciamento con l’affidamento del beneficiario o l’applicazione del termine previsto per l’annullamento d’ufficio.
  • L’affidamento del beneficiario su una sovvenzione ottenuta in assenza di un requisito di ammissione chiaramente previsto non è incolpevole e non merita tutela, anche se l’Amministrazione aveva inizialmente ammesso la domanda o omesso di rilevare tempestivamente l’irregolarità.
  • In presenza di più autonome ragioni motivazionali, ciascuna sufficiente a sostenere il provvedimento, la legittimità di una o più ragioni consente di prescindere dall’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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