Cassazione Civile, Ordinanza n. 03504/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini con domanda di rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo. In primo grado il giudice ha individuato il confine sulla base delle mappe catastali e ha accolto la domanda di accertamento del confine. Il soccombente ha proposto appello deducendo: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo dell'attore; l'omessa pronuncia sull'eccezione riconvenzionale di usucapione della fascia confinaria; l'erronea decisione sul confine fondata solo sulle mappe catastali e senza assumere prove testimoniali già ammesse. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'eccezione di usucapione fosse stata ritualmente proposta come fatto impeditivo e che la Corte d'appello avesse illegittimamente negato rilievo alla prova testimoniale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1141 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per la mancata assunzione della prova orale e perché l'animus possidendi sarebbe presunto; 3) violazione dell'art. 950 c.c., assumendo che non potesse farsi ricorso alle mappe catastali senza una previa e corretta istruttoria nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo sollecitassero una rivalutazione del compendio istruttorio e della scelta delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che nel regolamento di confini la prova primaria è data dai titoli di acquisto e che il ricorso alle mappe catastali è ammissibile quando i titoli manchino o siano insufficienti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: in presenza di doppia conforme non era stato indicato alcun effettivo scostamento tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, e l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa un vizio scrutinabile perché la censura mira in sostanza a ottenere una diversa valutazione del merito istruttorio.
art. 115 c.p.c.
La scelta del giudice di merito di ritenere non utilizzabile o non decisiva una prova testimoniale rientra nel suo apprezzamento discrezionale e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta revoca implicita dell'ordinanza ammissiva della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attiene alla valutazione delle prove.
art. 167 c.p.c.
Invocato per sostenere la rituale proposizione dell'eccezione di merito; la Corte ritiene che la doglianza non sia idonea a superare il giudizio di inammissibilità.
art. 245 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova testimoniale; la Suprema Corte ribadisce che la valutazione sull'utilità e specificità della prova resta al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Censurata la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte afferma che, nel regolamento di confini, la prova del confine va anzitutto ricercata nei titoli di acquisto delle parti.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma senza esito utile, poiché la censura non scalfisce la ratio delle decisioni di merito.
art. 1141 c.c.
La Corte osserva che la norma è inconferente nel caso concreto, poiché la presunzione di possesso intermedio riguarda una diversa fattispecie, fondata su precedente situazione di detenzione e interversione del possesso.
art. 950 c.c.
Nel regolamento di confini la base primaria dell'indagine è l'esame dei titoli di acquisto; solo se tali titoli mancano, sono insufficienti o non consentono di individuare con certezza il confine, il giudice può ricorrere ad altri mezzi, incluse le mappe catastali, la cui idoneità è apprezzata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando, dietro la deduzione formale, si richiede una diversa valutazione delle prove e dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; inoltre l'omesso esame di elementi istruttori non equivale, di per sé, all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nel caso di doppia conforme limita l'ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., imponendo di evidenziare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sulla doppia conforme è applicabile ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
L. n. 134 del 2012
Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 83 del 2012 e alla disciplina della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel regolamento di confini, il giudice deve anzitutto fare riferimento ai titoli di acquisto delle proprietà finitimi; il ricorso alle mappe catastali ha natura sussidiaria ed è consentito quando i titoli siano mancanti o insufficienti a determinare con certezza la linea di confine.
- La valutazione sulla rilevanza, specificità e decisività delle prove rientra nel potere del giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel giudizio di regolamento di confini, la deduzione dell'usucapione di una porzione contesa richiede una formulazione chiara dei presupposti fattuali e delle relative richieste istruttorie; una doglianza che miri solo a rivalutare il convincimento del giudice di merito non è scrutinabile in cassazione.
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