Sentenza n. 954/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell’iscrizione nella white list provinciale, con cancellazione dall’elenco e contestuale valenza di informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, costituita nel 2021 e operante nell’edilizia, aveva chiesto il rinnovo dell’iscrizione nella white list. La Prefettura, dopo avere comunicato i motivi ostativi e acquisito osservazioni e audizione, aveva ritenuto sussistente un rischio non occasionale di infiltrazione mafiosa, valorizzando la mancanza di una stabile sede operativa, il profilo professionale e reddituale dei soci, la presenza tra i dipendenti di un soggetto condannato per gravi reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e bancarotta fraudolenta, la prosecuzione di rapporti logistici ed economici con tale soggetto anche dopo la cessazione formale del rapporto di lavoro e i rapporti con soggetti e imprese collegati a contesti di criminalità organizzata. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 84 del d.lgs. 159/2011, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, violazione della proporzionalità e del buon andamento, sostenendo che gli elementi valorizzati avessero spiegazioni lecite e non fossero individualmente sintomatici. In particolare, ha richiamato la natura di piccola impresa familiare, la fisiologicità dell’assenza iniziale di una sede, la legittimità della crescita reddituale, l’asserita inconsapevolezza dei soci circa i precedenti del dipendente, lo storno delle fatture relative agli alloggi e la mancata conclusione del prospettato subappalto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, travisamento e carenza di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa o motivare specificamente il mancato ricorso alla misura meno afflittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente entrambi i motivi. Ha qualificato l’informazione antimafia interdittiva come misura preventiva, anticipatoria e cautelare, non sanzionatoria, che non richiede la prova della responsabilità penale dell’imprenditore, dell’inserimento della società in un sodalizio criminale o dell’attualità di infiltrazioni già realizzate. È sufficiente un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa fondato su elementi concreti, attuali e convergenti, secondo il criterio del più probabile che non. Il giudice ha escluso una rivalutazione atomistica degli indici e ha ritenuto che il quadro dovesse essere apprezzato globalmente, nella reciproca connessione degli elementi. La valutazione prefettizia è stata ritenuta adeguata perché non fondata su un singolo episodio o sulla sola presenza di un dipendente pregiudicato, ma sulla combinazione della persistente relazione operativa e logistica con un soggetto di elevato spessore criminale, dei pagamenti di vitto e alloggio protratti anche dopo la cessazione formale del rapporto, dei rapporti con soggetti collegati a imprese contigue alla criminalità organizzata e degli ulteriori dati di contesto relativi alla struttura e alla crescita dell’impresa. Il fatto che il nominativo del dipendente fosse stato comunicato all’Arma dei Carabinieri e l’eventuale inconsapevolezza dei soci non sono stati ritenuti decisivi, poiché la prognosi può fondarsi sull’oggettiva emersione di rapporti operativi e logistici non casuali. Analogamente, la mancata conclusione del subappalto non ha neutralizzato il rilievo del pagamento di spese di alloggio per un soggetto estraneo all’organizzazione formale della società e gravato da gravissimi precedenti. Il TAR ha ritenuto rispettato l’obbligo istruttorio e motivazionale, osservando che non era necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, purché fosse intelligibile il percorso logico complessivo. Ha inoltre respinto la censura sull’art. 94-bis: le misure di prevenzione collaborativa non sono obbligatorie in ogni procedimento e presuppongono un’agevolazione occasionale e governabile mediante prescrizioni e controlli. Poiché la Prefettura aveva ragionevolmente qualificato il rischio come grave, persistente e non occasionale, la scelta dell’interdittiva è stata ritenuta non sproporzionata. Ricorso respinto; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
La disciplina antimafia consente una valutazione preventiva del rischio di infiltrazione mafiosa, senza necessità di accertare una responsabilità penale dell’impresa o l’effettivo inserimento della stessa in un sodalizio criminale.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Il provvedimento di cancellazione dalla white list può assumere valenza di informazione antimafia interdittiva.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione dei motivi ostativi consente il contraddittorio procedimentale mediante osservazioni e audizione dell’interessato.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono tentativi di infiltrazione occasionali e governabili; non costituiscono un passaggio obbligato quando il quadro indiziario evidenzi un rischio grave, persistente o non emendabile mediante misure di accompagnamento.
art. 1, commi 52 e seguenti, l. 190/2012
Prevede l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, cioè la white list.
D.P.C.M. 18 aprile 2013
Disciplina l’istituzione e il funzionamento degli elenchi provinciali della white list.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento, ma il TAR non ravvisa una violazione del principio nell’operato prefettizio.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva, anticipatoria e cautelare, non sanzionatoria, che può essere adottata senza la prova della responsabilità penale dell’imprenditore, dell’inserimento dell’impresa in un sodalizio criminale o dell’attualità di infiltrazioni già realizzate.
- Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa deve fondarsi su elementi concreti, attuali e convergenti e può essere formulato secondo il criterio del più probabile che non; non è necessaria la prova di un condizionamento mafioso già compiuto, essendo sufficiente una ragionevole verosimiglianza del rischio di ingerenza o agevolazione.
- Gli indici del rischio infiltrativo devono essere valutati globalmente e nella loro reciproca connessione. L’assenza di precedenti penali dei soci, la regolarità formale dei contratti, la liceità astratta dei rapporti di lavoro o commerciali e la mancata prova di un’intestazione fittizia non sono, isolatamente, elementi dirimenti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’informazione antimafia è esterno e non sostitutivo: occorre verificare la sufficienza dell’istruttoria, l’intelligibilità della motivazione e l’assenza di travisamento, manifesta illogicità o arbitrarietà, senza procedere a una rivalutazione parcellizzata degli indici secondo la diversa lettura prospettata dall’impresa.
- Le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 non sono obbligatorie in ogni caso e sono appropriate per situazioni di agevolazione occasionale e governabile; quando l’Amministrazione ravvisi motivatamente un rischio grave, persistente e non occasionale, può adottare direttamente l’informazione interdittiva.
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