Ordinanza n. 9631/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA Speciale n. 177 in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi -", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Abruzzo per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 11.737,49 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, anche non conosciuto, ivi comprese le deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022 della ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila; la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti; la Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 della ASL 03 Pescara, e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 della ASL 04 Teramo, non notificate alla ricorrente. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) -del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 , l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione e richiesta di pagamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che ha quantificato in euro 11.737,49 il debito dovuto a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, disponendo il pagamento entro trenta giorni e, in caso di mancato pagamento, la compensazione con crediti maturati. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, gli accordi e le intese Stato-Regioni e le deliberazioni delle aziende sanitarie sulla certificazione del fatturato. Con motivi aggiunti è stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 8 del d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Prima dell'esame del merito, la difesa della ricorrente ha chiesto l'interruzione del processo, producendo una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di impugnazione, la richiesta di sospensione del giudizio né la questione di costituzionalità. Ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019, ritenendo tale disciplina applicabile anche al processo amministrativo mediante il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica. L'apertura della liquidazione giudiziale determina infatti l'interruzione del processo. Il giudizio dovrà essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il processo è esposto all'estinzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. La causa è stata fissata all'udienza del 23 ottobre 2026 per verificare la rituale e tempestiva prosecuzione o riassunzione.
Norme richiamate
art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019
L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice
L'apertura della liquidazione giudiziale costituisce causa automatica di interruzione del processo, con decorrenza del termine per la riassunzione dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Poiché il codice del processo amministrativo non disciplina autonomamente i casi di interruzione, opera il rinvio alla disciplina processualcivilistica.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pronuncia che dichiara l'interruzione.
art. 80, comma 2, c.p.a.
La dichiarazione di interruzione produce gli effetti processuali previsti dalla disposizione, richiamata nel dispositivo.
artt. 299 ss. c.p.c.
La disciplina processualcivilistica delle interruzioni si applica al processo amministrativo in virtù del rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 305 c.p.c.
La mancata prosecuzione o riassunzione nel termine previsto comporta l'estinzione del processo.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte determina l'interruzione anche del processo amministrativo, in applicazione dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019 e del rinvio alla disciplina processualcivilistica previsto dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
- Nel processo amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale, il termine perentorio di novanta giorni per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla data della pronuncia con cui il giudice dichiara l'interruzione, non dalla precedente data di apertura della liquidazione giudiziale.
- La mancata prosecuzione o riassunzione del processo entro il termine perentorio previsto determina l'estinzione del giudizio.
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