Sentenza n. 13686/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente e condannava l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio economico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1090/2025 del Tribunale di Roma, notificata ai fini esecutivi il 31 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio economico di euro 2.000,00, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero alla statuizione di condanna. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche perché risultavano decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e sussistente la competenza del TAR ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all’Amministrazione e non era stato eseguito. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, l’inerzia della ricorrente era stata allegata e l’Amministrazione non aveva fornito prova o chiarimenti dell’adempimento. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in sede esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, una penalità di mora, salva la possibilità di provvedervi in caso di persistente inottemperanza su richiesta della parte. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia amministrativa reiterata.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche era necessario prima della proposizione dell’azione esecutiva.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disposizione è richiamata quale modifica della disciplina del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Radica la competenza del giudice amministrativo dell’ottemperanza nel caso esaminato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione e dei poteri esercitati dal giudice dell’ottemperanza, compresa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il provvedimento giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, ove il creditore alleghi l’inadempimento del debitore pubblico, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o di fornire specifici chiarimenti sull’esecuzione del titolo.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi ad assicurarne l’effettiva attuazione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, dopo l’infruttuosa scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora non deve essere disposta necessariamente nella pronuncia di ottemperanza, potendo essere applicata successivamente, su richiesta della parte, qualora l’Amministrazione persista nell’inadempimento oltre i termini stabiliti.
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