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Sentenza

Sentenza n. 7980/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, dell'Ufficio Governo Sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (di seguito la “Provincia”) n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti provinciali e statali di determinazione e ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano di determinazione del fatturato e dell'importo del payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali, la circolare ministeriale, l'accordo e l'intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e il decreto ministeriale recante le linee guida per l'attuazione del ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando la quota ridotta del 25 per cento dell'importo originariamente richiesto. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, producendo l'attestazione dell'avvenuto pagamento e dell'accertamento provinciale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha interpretato l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 nel senso che la cessazione richiede il concorso cumulativo di due adempimenti: il tempestivo pagamento, da parte dell'impresa fornitrice, della quota ridotta di ripiano e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento. Si tratta di una fattispecie complessa, perfezionata mediante adempimenti gravanti su soggetti diversi. Poiché nel caso concreto risultavano comprovati sia il versamento della somma ridotta sia l'accertamento della Provincia Autonoma di Bolzano, il giudizio è stato definito con cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Costituisce la disciplina originaria degli obblighi di ripiano derivanti dal superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere, come applicata dal giudice in relazione alla sopravvenuta definizione dell'obbligazione di ripiano.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista per gli obblighi di payback sui dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 produce la cessazione della materia del contendere solo quando siano cumulativamente realizzati il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa fornitrice e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale.
  • Il pagamento della quota ridotta e l'attestazione dell'ente pubblico costituiscono elementi di una fattispecie complessa: il solo versamento dell'impresa, in assenza dell'accertamento dell'amministrazione competente, non è sufficiente a perfezionare la cessazione della materia del contendere.
  • Una volta integrati gli adempimenti previsti dalla disciplina sopravvenuta, l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice per gli anni considerati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi oggetto della definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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