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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19312 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA1) relativi agli anni 2001-2004. La contribuente contestava, tra l'altro, l'inclusione nella superficie tassabile di aree in cui produceva rifiuti speciali smaltiti autonomamente, l'applicazione dei coefficienti, la motivazione degli avvisi, l'applicazione dell'IVA e delle penalità. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non soggette alla quota variabile le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali e aveva escluso l'IVA. A. S.p.A. ricorreva per cassazione sostenendo, tra l'altro, che il ricorso originario fosse tardivo e che la CTR avesse erroneamente o insufficientemente motivato sulla natura dei rifiuti e sulla loro eventuale assimilazione ai rifiuti urbani.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non interrompe la sospensione di novanta giorni del termine per ricorrere; pertanto il ricorso della contribuente era tempestivo. Ha rigettato anche il sesto motivo, ritenendo che la domanda di applicazione della TIA sulle aree effettivamente assoggettabili comprendesse anche la questione dell'esenzione o riduzione della quota variabile, e il settimo motivo, confermando che la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA. Ha invece accolto il quarto motivo, poiché la CTR aveva motivato in modo meramente apparente e apodittico sulla natura di rifiuti speciali non assimilati, senza indicare gli elementi probatori utilizzati. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12

    La richiesta di accertamento con adesione comporta la sospensione di novanta giorni del termine per proporre ricorso.

    La sospensione opera per l'intero periodo previsto dalla legge. Il verbale di mancato accordo non equivale a una rinuncia definitiva all'istanza e non determina la ripresa anticipata del termine per ricorrere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di sessanta giorni deve essere calcolato tenendo conto della sospensione di novanta giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, artt. 7 e 9

    Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, ne dà formale comunicazione all'utente... Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare.

    La ripresa anticipata dei termini è prevista per il formale rigetto dell'istanza da parte del gestore, non per la conclusione della procedura con verbale di mancato accordo.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    La TIA1, istituita in sostituzione della TARSU, conserva natura tributaria. La disciplina delle superfici interessate da rifiuti speciali richiede un accertamento concreto sulla natura dei rifiuti e sulle condizioni per l'esenzione o la riduzione della quota variabile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3

    L'IVA colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a fronte di un corrispettivo, non il pagamento di un tributo. Poiché la TIA1 è un prelievo tributario, non costituisce corrispettivo imponibile IVA.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 238 del 2009

    La TIA1 è una mera variante della TARSU e mantiene natura tributaria; di conseguenza non è soggetta a IVA.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    La disposizione riguarda la diversa TIA2 prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, e non modifica la disciplina della TIA1 oggetto della controversia.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Una motivazione meramente apparente, priva dell'indicazione degli elementi logici e probatori posti a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende ordinariamente per novanta giorni il termine per impugnare l'atto. Il semplice mancato accordo verbalizzato non fa ripartire anticipatamente il termine, salvo che una norma applicabile preveda espressamente tale effetto.
  • La distinzione tra TIA1 e TIA2 è decisiva: la TIA1 ha natura tributaria e non è soggetta a IVA, mentre le regole previste per la TIA2 non possono essere automaticamente applicate alla TIA1.
  • Quando il contribuente deduce la produzione di rifiuti speciali, l'esclusione o la riduzione della quota variabile richiede un accertamento concreto sulla natura dei rifiuti, sulla loro eventuale assimilazione e sulle prove dello smaltimento autonomo.
  • Una decisione non può limitarsi ad affermare che un fatto è stato dichiarato o dimostrato: deve indicare gli elementi documentali e le ragioni logiche che sostengono la conclusione. In mancanza, la motivazione può essere considerata apparente e la sentenza nulla.
  • La domanda di applicare la tariffa soltanto alle aree effettivamente assoggettabili può comprendere anche la richiesta di esclusione o riduzione della quota variabile per le superfici che producono rifiuti speciali; non è necessariamente necessaria una formula separata, se la questione è stata oggetto di contraddittorio.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione non determina automaticamente la vittoria definitiva di una parte: il giudice di rinvio deve riesaminare il punto viziato, verificare le prove sulla natura dei rifiuti e decidere nuovamente anche sulle spese.

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