Sentenza n. 635/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID-19 e sospensione dal servizio e dalla retribuzione; con motivi aggiunti, decreto dirigenziale recante detrazione di 36 giorni di anzianità nel grado e nella qualifica speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, deducendo: (1) che all'entrata in vigore dell'obbligo si trovava in aspettativa per infermità e che, durante tale periodo, l'adempimento vaccinale non era esigibile; (2) che aveva riscontrato entro il termine di cinque giorni la richiesta dell'amministrazione, comunicando la propria posizione; (3) che la riammissione figurativa in servizio avrebbe dovuto decorrere dalla data del certificato di esenzione, non dalla successiva integrazione dell'attestazione sanitaria con l'indicazione del termine finale di validità, e che la validità dell'esenzione avrebbe inoltre dovuto beneficiare della proroga prevista da una circolare ministeriale. Con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, il decreto dirigenziale che gli aveva detratto 36 giorni di anzianità nel grado e nella qualifica speciale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione del primo provvedimento di sospensione, poiché era stato revocato prima della notifica del ricorso. Ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla proroga della validità dell'esenzione: il giorno in cui sarebbe terminata l'esenzione il ricorrente era risultato positivo al COVID-19, circostanza che rendeva non utile la proroga ai fini della riammissione in servizio. Ha invece accolto la censura sulla decorrenza della riammissione figurativa: l'integrazione dell'ASL si limitava a precisare la scadenza dell'esenzione già certificata e non poteva spostarne la decorrenza alla data dell'integrazione. L'amministrazione, che doveva prendere atto della documentazione sanitaria, aveva quindi illegittimamente incluso nella sospensione giorni ricadenti nel periodo di esenzione; la decisione è stata ritenuta illegittima almeno per difetto di motivazione. Per la stessa ragione è stato annullato, nella parte conseguente, il decreto di detrazione dell'anzianità. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti in parte; l'amministrazione deve reintegrare il ricorrente nell'anzianità e nel trattamento economico conseguenti alla riduzione della sospensione. Spese integralmente compensate.
Massime di principio
- Quando un'attestazione sanitaria certifica un'esenzione da un obbligo vaccinale e una successiva integrazione dell'ASL si limita a precisarne il termine finale di validità, l'amministrazione datrice di lavoro non può far decorrere l'esenzione dalla data dell'integrazione: deve prendere atto della certificazione originaria, salvo che emergano elementi che giustifichino una diversa determinazione.
- È illegittimo, almeno per difetto di motivazione, protrarre una sospensione dal servizio includendo giorni compresi nel periodo di esenzione sanitaria, quando la documentazione successiva si limiti a chiarire la scadenza dell'esenzione già attestata.
- L'annullamento del provvedimento di sospensione, nella parte in cui eccede il periodo legittimo, comporta l'obbligo conformativo di reintegrare l'interessato nell'anzianità e nel trattamento economico correlati alla riduzione della sospensione.
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