Cassazione Penale, Sentenza n. 35869/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un manufatto sito a Forio d'Ischia: si contestavano (1) il tardivo deposito della motivazione oltre il termine previsto dall'art. 309 c.10 c.p.p.; (2) nullità della notificazione dell'avviso di camera di consiglio, effettuata al difensore e non al domicilio eletto; (3) mancanza di fumus commissi delicti, poiché l'opera sarebbe antecedente agli anni '90 e soggetta a istanza di condono; (4) assenza del periculum in mora stante il carattere ultimato dell'immobile e l'assenza di lavori in corso.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto parzialmente il quarto: ha ritenuto inammissibile la conseguenza invalidante per il deposito tardivo della motivazione (art. 309 c.10 interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite), ha ritenuto legittima la notificazione al difensore per irreperibilità temporanea, e ha ritenuto adeguata la valutazione sul fumus. Tuttavia ha annullato l'ordinanza limitatamente alla valutazione del periculum in mora, perché la motivazione su tale punto era generica e non ancorata a circostanze fattuali concrete, e ha rinviato al Tribunale del Riesame di Napoli per un nuovo esame specifico del periculum in mora.
Norme richiamate
d.P.R. n.380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia)
art. 44, art. 71, art. 72
norme richiamate in relazione ai reati edilizi contestati all'indagata; utilizzate per qualificare le violazioni edilizie che hanno giustificato il sequestro
d.lgs. n.42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
articolo invocato per i profili paesaggistici/paesaggistico-ambientali degli illeciti, ossia la tutela del vincolo paesaggistico gravante sull'area
Codice di procedura penale
art. 309 c.10; art. 324; art. 161; art. 178; art. 179; art. 324 c.6; art. 325
art. 309 c.10 e art. 324: discussione sull'applicabilità del termine perentorio per il deposito della motivazione nei giudizi di riesame su sequestri; la Corte ha seguito la giurisprudenza che esclude l'automatica applicazione delle modifiche introdotte nel 2015 ai procedimenti di riesame. art.161: legittima la notifica al difensore se risulta l'irreperibilità o anche la temporanea assenza dell'indagato nel domicilio eletto. art.325: limite della cassazione avverso provvedimenti cautelari per violazione di legge e vizi estremi della motivazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. Un. n.18954/2016; Sez. 1 n.23880/2021; Sez. 2 n.18951/2017; Sez. 3 n.48178/2017 e altre
sentenze usate per chiarire che: la disciplina del deposito motivazione in sede di riesame va interpretata alla luce della formulazione previgente; la notificazione al difensore è lecita in caso di irreperibilità o temporanea assenza; i fotogrammi da Google Earth sono utilizzabili come documenti; e che la cassazione contro provvedimenti cautelari è ammessa solo per specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali
Massime di principio
- Il termine per il deposito della motivazione nelle ordinanze di riesame sui sequestri va interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la modifica normativa del 2015 non si applica automaticamente a tutti i procedimenti di riesame, per cui il deposito tardivo non comporta sempre la nullità automatica della misura cautelare
- La notificazione dell'avviso di camera di consiglio al difensore è legittima quando risulti l'irreperibilità dell'indagato nel domicilio eletto; anche la temporanea assenza accertata dalla P.G. può giustificare la notifica sostitutiva
- In sede cautelare la valutazione del fumus commissi delicti può fondarsi su elementi indiziari convergenti (fotografie, accertamenti tecnici, immagini aeree), ma le censure che riguardano la valutazione probatoria e l'illogicità della motivazione sono difficilmente sindacabili in cassazione se non costituiscono violazioni di legge o vizi motivazionali radicali
- Nel sequestro preventivo per reati paesaggistici il periculum in mora non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza di opere ultimate: occorre motivare con riferimento a concrete circostanze che dimostrino il rischio di ulteriore deterioramento o di aggravamento del danno paesaggistico in caso di mancato sequestro
- Documenti come fotogrammi scaricati da Google Earth sono ammissibili e utilizzabili, ma la loro efficacia probatoria dipende dalla loro completezza, certificazione e dalla valutazione complessiva delle altre risultanze investigative
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