Cassazione Penale, Sentenza n. 14012/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due (con obbligo di soggiorno e cauzione). Unico motivo formale: violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 125 c.p.p., nonché motivazione apparente in ordine all'accertamento della pericolosità sociale, con la censura che il giudizio si sarebbe basato su carichi pendenti senza indicare fatti obiettivi e concreti che dimostrassero la pericolosità attuale del proposto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione (art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011) ammettendo il controllo solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Sul merito dei fatti, i giudici hanno ritenuto sussistente una ripetizione di condotte delittuose (reati in materia di stupefacenti con fatti del 2011-2012 e reati più recenti del 2018: coltivazione e detenzione di piante di canapa indiana, con estrazione di numerose dosi), e hanno rilevato la mancanza di redditi leciti attuali, con conseguente valutazione prognostica di probabile reiterazione. Per tali ragioni la misura è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
art. 1, art. 4, art. 7, art. 10, comma 2
Il d.lgs. disciplina le misure di prevenzione e impone che i provvedimenti siano adeguatamente motivati; l'art. 10, comma 2 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge, riprendendo la disciplina preesistente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come presunta violazione procedurale dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per i limiti del sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Riferimento normativo richiamato per spiegare la limitazione del sindacato in cassazione sui provvedimenti di prevenzione, richiamata dal d.lgs. 159/2011.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. c) e lett. e)
Stabilisce i vizi deducibili in cassazione: esclusa la rilevazione del vizio di cui alla lett. e) (esame critico della motivazione in termini di illogicità tipici del merito), mentre è ammessa la denuncia di motivazione inesistente o meramente apparente ai sensi della lett. c).
art. 616 cod. proc. pen.
citato per la condanna pecuniaria
Consentendo la pronuncia di pagamento in favore della Cassa delle ammende, usata per il pagamento di somme in caso di rifiuto o inammissibilità del ricorso.
d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti; è il riferimento per i reati contestati (detenzione/coltivazione ai fini di spaccio) che hanno formato la base fattuale per la valutazione della pericolosità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge: non è ammesso un libero riesame del merito se non quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La mera certificazione dei carichi pendenti non è di per sé idonea a dimostrare la pericolosità sociale: è necessario che la motivazione indichi fatti obiettivi e concreti che giustifichino la valutazione prognostica della pericolosità attuale e della probabile reiterazione.
- La ripetizione di illeciti della stessa natura, unita a condotte recenti e alla mancanza di redditi leciti, può legittimare la conclusione che l'interessato tragga i mezzi di sostentamento dall'attività criminosa e quindi fondare una misura di prevenzione.
- Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione in cassazione conviene concentrarsi su profili di illegittimità formale o su profili che dimostrino che la motivazione è inesistente o meramente apparente (mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità).
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e ad ammenda (es. pagamento alla Cassa delle ammende), quindi valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →