Sentenza n. 642/2026 - Catania, Sezione 1
l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aci Castello del 6 luglio 2023, n. 37, di rigetto «dello schema di convenzione per la formazione di provvedimento unico (d.p.r. 160/2010) con la procedura di cui all'art. 31 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Aci Castello, mediante modifica della destinazione urbanistica (c.d. fungibilità), da parcheggio pubblico (P62) ad attrezzatura socio-assistenziale; applicazione della deroga al p.r.g. ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 380/2001; determinazione della percentuale del contributo straordinario previsto dall'art. 7 comma 5 lett. f) della l.r. 16/2016 e quantificazione dello stesso per gli interventi proposti dalla società Dima srl su area di proprietà per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale da realizzarsi su un lotto di terreno sito in via Rimini (Cannizzaro) in catasto al fg. 12, p.lla 1005 di proprietà», mai comunicata, ma conosciuta da un socio di Dima s.r.l. solo a mezzo della nota 2 ottobre 2023, prot. n. 42680, trasmessa il 9 ottobre 2023, e di tutti gli atti presupposti e connessi ancorché non conosciuti; e per l'annullamento e comunque per la disapplicazione dell'art. 21, comma 13, dello Statuto comunale nel testo risultante dalle «modifiche approvate con delibere di cc n. 60 del 26.06.2013; n. 68 del 12.07.2013; n. 85 del 27.09.2013; n. 91 del 11.10.2013; n. 92 del 18.10.2013; n. 98 del 25.10.2013; n. 104 del 8.11.2013; n. 119 del 16.12.2013; n. 1 del 10.01.2014, n. 7 del 27.01.2014; n. 87 del 11.12.2015; n. 1 del 11.01.2016; n. 6 del 2.02.2016»; e dell'art. 56, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale, adottato con Deliberazione n. 61 del 23.04.2004, «integrato e modificato con deliberazioni n°.10 del 01.03.2010; n°.11 del 01.03.2010; n°. 81 del 11.10.2010; n°. 22 del 26.03.2012; n°. 23 del 28.03.2012; n°. 90 del 15.12.2015; n°. 47 del 07.06.2016; n°. 13 del 26/02/2019; n°32 del 18/06/2019».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Aci Castello del 6 luglio 2023, n. 37, di rigetto della proposta di convenzione e di interscambiabilità della destinazione urbanistica da parcheggio pubblico ad attrezzatura socio-assistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria e proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un lotto sul quale il PRG prevedeva, per una parte, la destinazione a parcheggio pubblico, ha impugnato la deliberazione consiliare che aveva respinto la proposta di realizzare una struttura socio-assistenziale mediante modifica della destinazione urbanistica, applicazione della deroga urbanistica e cessione al Comune di alcuni locali dell'edificio. Il primo motivo deduceva l'inesistenza o nullità della deliberazione per carenza del quorum strutturale, essendo stata adottata con la presenza di 8 consiglieri su 16. La ricorrente contestava la legittimità delle disposizioni dello Statuto comunale e del Regolamento consiliare che consentivano, in seconda convocazione, la validità della seduta con la presenza di un terzo dei consiglieri, nonché la legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e delle norme regionali analoghe, per contrasto con l'art. 64 Cost. e con i principi di buon andamento, razionalità e armonia con la Costituzione. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 31 delle N.T.A. del PRG, la lesione dell'affidamento, la violazione del principio di sussidiarietà, il difetto di istruttoria e motivazione, la contraddittorietà, l'imparzialità e l'eccesso di potere per mancata considerazione dell'interesse pubblico. Secondo la ricorrente, la proposta era stata istruita favorevolmente e progressivamente modificata in accordo con il Comune, mentre il diniego si fondava su motivazioni apodittiche e su dinamiche politiche, non sulla valutazione urbanistica del progetto. L'art. 31 delle N.T.A. consentiva l'interscambiabilità tra aree a servizi secondo criteri di fungibilità, imponendo tuttavia un'adeguata motivazione del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il difetto di motivazione dedotto con il secondo motivo e ha annullato la deliberazione consiliare, assorbendo le ulteriori censure. L'art. 31 delle N.T.A. consente all'amministrazione di valutare l'interscambiabilità tra destinazioni a servizi, ma impone che l'eventuale diniego sia opportunamente motivato. Nel caso concreto, la proposta era stata ritenuta procedibile sotto il profilo urbanistico e ammissibile quanto alla fungibilità dell'opera, mentre la deliberazione di rigetto, approvata con soli 3 voti favorevoli su 8, non esponeva adeguatamente le ragioni della scelta. La mera trascrizione degli interventi dei consiglieri e delle dichiarazioni di voto non può sostituire la motivazione dell'atto collegiale, poiché riflette orientamenti individuali e non rende trasparenti le ragioni della decisione amministrativa. La genericità della motivazione assumeva rilievo particolare perché il procedimento era stato sino ad allora orientato verso una conclusione favorevole e perché la stessa disciplina urbanistica imponeva una motivazione specifica del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che la scelta fosse insindacabile in presenza di tale obbligo motivazionale. Le argomentazioni introdotte dal Comune soltanto nella memoria difensiva, relative alla permanenza di un vincolo conformativo e alla possibilità di realizzare parcheggi mediante iniziativa privata convenzionata, costituivano motivazione postuma inammissibile. La deliberazione è stata quindi annullata, con salvezza dei successivi provvedimenti dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 31 delle N.T.A. del PRG del Comune di Aci Castello
Le indicazioni riferite alle singole sottozone hanno valore indicativo. L'A.C. può consentire, anche al fine di garantire l'attuabilità delle stesse da parte dei soggetti privati, l'interscambiabilità tra le stesse, secondo criteri di fungibilità di destinazioni, nel limite di compatibilità degli interessi pubblici. ... L’Amministrazione comunale si riserva comunque di non accettare modifiche che potrebbero risultare inopportune sotto il profilo urbanistico o paesaggistico. Il diniego dovrà essere opportunatamente motivato.
La disposizione attribuisce all'amministrazione un potere valutativo sull'interscambiabilità delle destinazioni a servizi, ma impone una motivazione adeguata e specifica del diniego.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
È stato invocato dalla ricorrente quale norma che disciplina il quorum per la validità delle sedute consiliari; la relativa questione di legittimità costituzionale non è stata esaminata, essendo stata assorbita.
art. 64 Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui gli organi collegiali di estrazione politica dovrebbero deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti; la questione non è stata decisa.
art. 118, ultimo comma, Cost.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di sussidiarietà e alla valorizzazione dell'iniziativa privata; la censura è stata assorbita.
art. 21, comma 13, dello Statuto comunale di Aci Castello
La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di frazione decimale.
La disposizione è stata contestata dalla ricorrente in relazione al quorum della seduta di prosecuzione, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 56, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale di Aci Castello
Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
La disposizione è stata contestata dalla ricorrente in relazione al quorum della seconda convocazione, ma non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando una disciplina urbanistica consente all'amministrazione di derogare o rendere fungibili le destinazioni delle aree a servizi, il diniego della proposta privata deve essere specificamente e adeguatamente motivato, soprattutto se la disciplina impone espressamente tale obbligo.
- La mera trascrizione degli interventi dei consiglieri e delle dichiarazioni di voto non sostituisce la motivazione della deliberazione collegiale: il provvedimento deve rendere autonomamente conoscibili le ragioni della scelta amministrativa.
- L'obbligo di motivazione è particolarmente stringente quando il procedimento sia stato precedentemente orientato verso una conclusione favorevole e l'amministrazione intenda discostarsene senza esplicitare le ragioni del cambiamento.
- In giudizio l'amministrazione non può integrare con la memoria difensiva la motivazione mancante dell'atto impugnato; le giustificazioni formulate successivamente costituiscono motivazione postuma inammissibile.
- La discrezionalità dell'amministrazione nelle scelte urbanistiche non esclude il sindacato giurisdizionale sul rispetto degli obblighi legali di motivazione e sulla trasparenza delle ragioni poste a fondamento del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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