Cassazione Penale, Ordinanza n. 01515/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato contestato in concorso, deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'elemento oggettivo del reato, sostenendo l'insussistenza o l'erronea ricostruzione del fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello individuato il tempus commissi delicti; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero mere doglianze di fatto non deducibili in sede di legittimità, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le circostanze del controllo, il valore culturale dei beni detenuti e la persistenza nelle ricerche di oggetti similari; ha inoltre escluso rilievo alla mancata individuazione del tempus commissi delicti, perché il ricorrente non aveva allegato un concreto interesse a tale individuazione e la condotta risultava in continuità normativa con quella già sanzionata dall'art. 176 del d.lgs. 42/2004. Ha poi reputato il terzo motivo parimenti inammissibile e comunque infondato, poiché attinente al trattamento punitivo, sorretto da motivazione adeguata, e il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dall'assenza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione mossa all'imputato.
art. 518-bis c.p.
Indicato come fattispecie per la quale l'imputato è stato condannato in appello.
art. 707-bis c.p.
Indicato come ulteriore reato contestato, dichiarato prescritto.
art. 176 del d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42
Utilizzato dalla Corte per affermare la continuità normativa rispetto alla condotta contestata, escludendo rilievo alla doglianza sul tempus commissi delicti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La mancata individuazione del tempus commissi delicti non determina di per sé vizio della sentenza se il ricorrente non deduce un concreto interesse processuale alla sua esatta collocazione temporale e se la condotta si inserisce in una continuità normativa con la previgente disciplina.
- La censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione del giudice di merito e la motivazione impugnata dia conto dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
- Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le doglianze formulate non superano il controllo di legittimità e risultano anche manifestamente infondate, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Le questioni relative all'elemento oggettivo e alla ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, salvo che si denunci un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione e non una semplice diversa lettura degli elementi probatori.
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