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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16159/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo al patrimonio della comune dante causa. In primo grado era stata chiesta la declaratoria di apertura della successione e la divisione dei beni ereditari, o la vendita in caso di indivisibilità. La sentenza di primo grado aveva proceduto alla divisione della massa ereditaria tra i coeredi, assegnando immobili e somme depositate su conti correnti e determinando i conguagli. In appello una coerede aveva contestato l’inclusione nel compendio di beni che riteneva non appartenenti, o appartenenti solo in parte, alla de cuius, nonché l’attribuzione delle somme di un deposito bancario. La Corte d’appello aveva rideterminato il valore degli immobili, assegnando i beni ai coeredi e correggendo il riparto del deposito bancario. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo, perché avrebbe assegnato beni e conguagli "agli eredi" senza identificarli e senza indicarne le quote; 2) violazione dell’art. 784 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del coerede deceduto in corso di giudizio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel testamento pubblico del coerede defunto, che secondo la ricorrente avrebbe consentito di stabilire gli effettivi eredi e la corretta attribuzione di beni e conguagli. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’autosufficienza e perché le censure riguarderebbero solo profili fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ritenendo che il ricorso fosse sufficientemente specifico e che le doglianze investissero questioni di diritto sindacabili in sede di legittimità. Ha poi rigettato nel merito tutti e tre i motivi. In particolare ha affermato che, nella divisione ereditaria, la morte di uno dei chiamati nel corso del giudizio non altera l’oggetto del contendere, che resta la ripartizione delle quote tra gli originari condividenti; il subentro degli eredi del condividente deceduto rileva solo nella fase successiva di ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa. Perciò il riferimento nel dispositivo agli "eredi" del coerede deceduto non rendeva nullo il decisum, essendo il comando ricostruibile alla luce della motivazione. È stato inoltre escluso che fosse necessario integrare il contraddittorio verso gli eredi del coerede defunto, poiché la stessa persona fisica era già parte in proprio e come erede, ravvisandosi unicità della parte sostanziale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della sentenza per indeterminatezza del dispositivo è configurabile solo se non è possibile ricostruire il comando giudiziale; la motivazione può integrare il dispositivo, ma non sostituirlo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. quale parametro della dedotta nullità della sentenza.

  • art. 784 c.p.c.

    nel giudizio di divisione, la morte di un condividente nel corso del processo non impone automaticamente l’integrazione del contraddittorio, se la vicenda processuale consente di individuare gli originari condividenti e i loro aventi causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione ereditaria, l’oggetto della controversia resta la determinazione e ripartizione delle quote spettanti agli originari condividenti; la morte di uno di essi durante il processo comporta soltanto il subentro dei suoi eredi nella posizione processuale del dante causa, senza mutare l’oggetto della divisione.
  • Il riferimento nel dispositivo agli "eredi" di un condividente deceduto non determina nullità della sentenza se il comando giudiziale è comunque ricostruibile, in modo univoco, attraverso la motivazione e il contesto della decisione.
  • La nullità del dispositivo per indeterminatezza sussiste solo quando sia impossibile individuare il contenuto precettivo della decisione; se il dictum è desumibile dalla motivazione, la sentenza è valida.
  • Nel giudizio di cassazione, l’autosufficienza va intesa in modo coerente con i principi di sinteticità e chiarezza: è sufficiente l’indicazione essenziale degli atti e documenti rilevanti, senza necessità di trascrizione integrale, purché il controllo di legittimità sia consentito.
  • Nel procedimento divisorio, il mancato esame di un documento relativo alla successione di un soggetto diverso dalla de cuius della causa può essere irrilevante se quel documento non incide sull’individuazione dell’asse relitto oggetto della divisione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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