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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - della deliberazione della Giunta comunale n. 391 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative e sportive. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022 - atto di indirizzo» («Delibera»); - ove occorra, della nota del Comune di Camaiore prot. n. 2024/24565, recante ad oggetto «riscontro a missiva vs. riferimento n. S4912, pervenuta in data 29/02/2024 e contestuale richiesta di parere - istanza di parere ex art. 22 L. 287/1990 e ss.mm.ii.» («Nota»); - nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché allo stato incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la determinazione dirigenziale n. 532 del 29 aprile 2024, avente ad oggetto «concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Applicazione art. 3, comma 3, l. N. 118/2022» («Determinazione»).

Giustizia amministrativa202400770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale e atti connessi diretti a prorogare al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’AGCM ha impugnato gli atti con cui il Comune di Camaiore ha manifestato la volontà di estendere, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, l’efficacia delle concessioni demaniali marittime in essere sino al 31 dicembre 2024. Ha dedotto il contrasto della proroga con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, nonché con i principi di libera concorrenza, chiedendo la disapplicazione delle disposizioni nazionali che prevedono proroghe delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e l’immediato avvio di procedure competitive per la loro assegnazione. È stata evocata in giudizio anche una società concessionaria, costituitasi, mentre risultano circa trentaquattro concessioni demaniali marittime nel territorio comunale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle proroghe né i motivi fondati sul diritto dell’Unione europea. Ha rilevato che tutti gli attuali concessionari beneficiari degli atti impugnati sono titolari di un interesse alla conservazione delle proroghe e devono quindi essere qualificati come controinteressati. Considerato l’elevato numero dei soggetti da evocare e ritenuta non applicabile la disciplina che consente di individuare alcuni controinteressati rappresentativi, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concessionari. L’integrazione dovrà avvenire mediante notificazione per pubblici proclami, senza indicazione nominativa, attraverso la pubblicazione di un avviso sulla home page del Comune di Camaiore e della Regione Toscana e del testo integrale del ricorso principale, del ricorso per motivi aggiunti e dell’ordinanza in un’area riservata del sito del Comune. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stata fissata per la discussione l’udienza pubblica del 14 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. n. 287/1990

    Attribuisce all’AGCM il potere di impugnare gli atti amministrativi lesivi delle norme a tutela della concorrenza e del mercato.

  • art. 3, comma 3, l. n. 118/2022

    È la disposizione nazionale richiamata dal Comune per estendere l’efficacia delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2024; la sua compatibilità con il diritto dell’Unione è oggetto delle contestazioni dell’AGCM, non decise in questa ordinanza.

  • art. 49 TFUE

    È invocato dall’AGCM quale parametro europeo contrario alla proroga delle concessioni demaniali marittime senza procedure competitive; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    È invocato dall’AGCM in relazione all’obbligo di selezione imparziale e trasparente in presenza di risorse naturali scarse; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per la disciplina delle modalità di notificazione del ricorso e dell’integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il comma 2 non è stato ritenuto applicabile; il comma 3 è stato utilizzato quale base per ordinare l’integrazione del contraddittorio e stabilirne le modalità.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 150 c.p.c., per autorizzare modalità di notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 150 c.p.c.

    Costituisce, insieme alle norme del codice del processo amministrativo, il fondamento della notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso contro atti amministrativi che prorogano o comunque conservano l’efficacia di concessioni demaniali, tutti i concessionari beneficiari degli atti impugnati sono controinteressati necessari, in quanto portatori di un interesse concreto alla loro conservazione.
  • Quando il numero dei controinteressati pretermessi è elevato e non ricorrono i presupposti per individuare un numero limitato di soggetti rappresentativi, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con modalità operative determinate dal giudice in relazione alle esigenze di effettiva conoscibilità del giudizio.
  • Quando l’ordinanza impone specifici adempimenti di integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità, il ricorrente deve rispettare sia il termine per l’esecuzione sia quello successivo per il deposito della prova degli adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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