Ordinanza n. 2863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio di reiezione del ricorso contro il diniego di rinnovo della concessione e gli atti di riduzione in pristino e rilascio dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda il diniego di rinnovo della concessione concernente l’area di sedime di un chiosco commerciale, nonché gli atti connessi di riduzione in pristino e rilascio dei luoghi. L’appellante ha dedotto una vicenda complessa, nella quale assumono rilievo anche la tutela dell’affidamento privato e il fatto che il chiosco fosse stato ristrutturato a proprie spese secondo le indicazioni del Comune. In sede cautelare sono stati prospettati un danno grave e irreparabile alle esigenze di sostentamento economico del titolare dell’attività e dei familiari, nonché l’interesse dei residenti alla conservazione del servizio commerciale, attestato da un’ampia raccolta di firme.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, nonché degli atti di diniego di rinnovo della concessione, di riduzione in pristino e di rilascio dei luoghi e di ogni altro atto connesso o conseguente. Il Collegio ha ritenuto che i delicati profili della vicenda, anche relativi alla tutela dell’affidamento privato, richiedano un approfondito esame nella fase di merito, per la quale è stata fissata una pubblica udienza nel primo trimestre 2027. Ai fini cautelari è stato considerato decisivo il danno grave e irreparabile incidente sul sostentamento economico del titolare e dei suoi familiari. È stata inoltre valorizzata la mancata indicazione, da parte del Comune, di usi pubblici diversi e alternativi della modesta area occupata dal chiosco, nonché la coerenza del suo mantenimento con l’interesse dei residenti alla fruizione del servizio commerciale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza accoglie la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza e degli atti impugnati può essere disposta quando l’esecuzione determini un danno grave e irreparabile incidente sulle esigenze essenziali di sostentamento del titolare dell’attività e dei suoi familiari.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, assume rilievo la mancata prospettazione da parte dell’amministrazione di usi pubblici diversi e alternativi dell’area interessata dall’atto lesivo.
- Ai fini del bilanciamento cautelare, può essere valorizzata la coerenza della conservazione di un’attività commerciale con l’interesse dei residenti alla fruizione del relativo servizio, ove tale interesse sia adeguatamente documentato.
- Quando la controversia presenta complessi profili sostanziali, anche concernenti la tutela dell’affidamento privato, il giudice cautelare può sospendere gli effetti della sentenza e degli atti impugnati, rinviando l’approfondito esame delle questioni alla fase di merito.
Come è indicizzato
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