Regolamento (UE) 2016/1011
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il primo quadro armonizzato dell’Unione per i benchmark, con l’obiettivo di prevenire manipolazioni, rafforzare governance e controlli, e garantire continuità e trasparenza nell’uso degli indici di riferimento. La disciplina è graduata per rilevanza dell’indice, con un regime più stringente per i benchmark critici e requisiti proporzionati per quelli significativi e non significativi. Sono inoltre previsti obblighi informativi verso gli utenti, regole speciali per benchmark su tassi d’interesse e merci, meccanismi per equivalenza e riconoscimento dei benchmark di paesi terzi, nonché modifiche a MiFID/MAD, alla disciplina del credito al consumo e del credito immobiliare.
Quadro comune UE per l’integrità, l’affidabilità, la trasparenza, l’autorizzazione e la vigilanza degli indici di riferimento usati in strumenti e contratti finanziari e per i fondi di investimento, con regole specifiche per benchmark critici, significativi, non significativi, tassi d’interesse, merci e paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione alla fornitura di indici di riferimento, alla contribuzione di dati per tali indici e al loro uso da parte di enti soggetti a vigilanza. Riguarda in particolare gli indici utilizzati per determinare il corrispettivo o il valore di strumenti finanziari e contratti finanziari, nonché per misurare la performance di fondi di investimento; include anche taluni contratti di credito ai consumatori e ai mutui. Sono previste esclusioni rilevanti per banche centrali, autorità pubbliche che usano o forniscono dati a fini di politica pubblica, CCP per prezzi di regolamento/gestione rischi, prezzi di riferimento unici di specifici strumenti, attività giornalistiche senza controllo sulla fornitura, taluni tassi debitori interni dei creditori, alcuni benchmark su merci con soglie/condizioni specifiche, e i casi in cui il fornitore non poteva ragionevolmente sapere dell’uso del proprio indice per i fini del regolamento. Per gli amministratori e i benchmark di paesi terzi il regolamento si applica tramite equivalenza, riconoscimento o avallo; prevede anche discipline transitorie e termini differenziati di applicazione.
Regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per gli indici di riferimento usati nei mercati finanziari e nei contratti finanziari, nonché per la misurazione della performance dei fondi di investimento. La ratio è prevenire manipolazioni, rafforzare la governance e assicurare continuità, trasparenza e tutela di consumatori e investitori, anche alla luce delle esperienze legate a LIBOR, EURIBOR e altri benchmark vulnerabili.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica alla fornitura dei benchmark, alla contribuzione di dati e al loro uso nell’Unione. La nozione di benchmark è ampia e comprende anche indici basati su dati economici e non economici, purché idonei a determinare importi dovuti, valori di strumenti finanziari o performance di fondi. Sono escluse banche centrali, talune autorità pubbliche, CCP per prezzi di regolamento/gestione rischi, giornalisti e stampa che si limitino a citare indici, taluni tassi debitori interni dei creditori e alcuni benchmark su merci che rispettano specifiche condizioni quantitative.
L’articolo 3 distingue benchmark critici, significativi e non significativi, oltre ai benchmark basati su dati regolamentati, e definisce soggetti chiave come amministratore, contributore, contributore sottoposto a vigilanza, valutatore, notificatore e organo di gestione. La qualificazione del benchmark è centrale perché determina il regime applicabile in termini di requisiti, vigilanza ed esenzioni.
Governance dell’amministratore, conflitti di interesse e sorveglianza
Gli amministratori devono adottare una struttura di governance solida, separare operativamente le attività che possono generare conflitti e gestire in modo attivo conflitti interni ed esterni. Devono pubblicare o comunicare i conflitti agli utenti, all’autorità competente e, se del caso, ai fornitori di dati.
La funzione di sorveglianza deve essere permanente, efficace e indipendente. Essa riesamina almeno annualmente definizione e metodologia, controlla le modifiche metodologiche, la cessazione del benchmark, i terzi esternalizzati, gli audit e, per i benchmark basati su contributi, anche il codice di condotta e le azioni conseguenti a violazioni. Per i benchmark critici è imposto un revisore esterno indipendente almeno annuale.
Dati, metodologia, trasparenza e segnalazione delle violazioni
La determinazione del benchmark deve basarsi, ove possibile, su dati delle operazioni, verificabili e rappresentativi del mercato o della realtà economica misurata. Se i dati delle operazioni sono insufficienti o inidonei, è possibile ricorrere a dati non transazionali, ma l’amministratore deve definire priorità, criteri e procedure di validazione, nonché sostituire dati, contributori o metodologia quando i dati non siano più rappresentativi.
La metodologia deve essere solida, resiliente, tracciabile e trasparente: l’amministratore deve pubblicare gli elementi chiave, le regole per l’uso della discrezionalità e le procedure per le modifiche rilevanti, incluse consultazioni e risposta ai commenti. Inoltre, deve disporre di sistemi per individuare e segnalare all’autorità competente condotte manipolative o tentativi di manipolazione e di procedure interne di segnalazione delle violazioni.
Codice di condotta e requisiti dei contributori
Per i benchmark fondati su dati di contributori, l’amministratore deve predisporre un codice di condotta che specifichi i dati da fornire, i soggetti legittimati a contribuire, i controlli interni, gli obblighi di segnalazione dei dati sospetti e le misure per la gestione dei conflitti di interesse. I contributori sottoposti a vigilanza devono inoltre dotarsi di sistemi e controlli, formazione, segregazione organizzativa ove opportuno e adeguata conservazione delle evidenze.
Regimi speciali per benchmark regolamentati, tassi di interesse e merci
Per i benchmark basati su dati regolamentati, il regolamento alleggerisce alcuni requisiti di governance, dati e segnalazione, e consente un trattamento più proporzionato quando tali benchmark sono usati in combinazioni di benchmark con valore complessivo fino a 500 miliardi di EUR.
Per i benchmark sui tassi di interesse, l’allegato I prevede requisiti specifici su priorità dei dati, governance, revisione esterna, controlli dei contributori e registrazioni. Per i benchmark sulle merci, l’allegato II disciplina nel dettaglio metodologia, qualità e integrità dei calcoli, integrità del processo di comunicazione, valutatori, piste di controllo, conflitti di interesse, reclami e revisione esterna annuale.
Benchmark critici: identificazione, continuità e contribuzione obbligatoria
I benchmark critici sono individuati dalla Commissione con atti di esecuzione, sulla base di soglie quantitative e/o di criteri qualitativi legati a sostituibilità limitata e impatto sistemico. Una volta qualificato come critico, il benchmark beneficia di un regime rafforzato: l’autorità competente può imporre l’amministrazione obbligatoria fino a 24 mesi complessivi se l’amministratore intende cessarne la fornitura, e può richiedere contribuzioni obbligatorie di dati ai contributori sottoposti a vigilanza per preservare la rappresentatività del benchmark.
L’articolo 22 impone inoltre che licenze e informazioni siano rese disponibili a tutti gli utenti in modo equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio, ferma restando la disciplina antitrust. In presenza di rischio di perdita di rappresentatività, l’autorità competente può anche imporre la modifica di metodologia, codice di condotta o altre regole del benchmark.
Benchmark significativi e non significativi
I benchmark significativi sono quelli che non raggiungono la soglia dei critici ma hanno un uso rilevante o un elevato impatto sistemico. L’amministratore può chiedere di non applicare alcuni requisiti specifici, ma l’autorità competente può imporli comunque. Se l’amministratore si avvale dell’esenzione, deve pubblicare una dichiarazione di conformità che spieghi le ragioni della scelta.
Per i benchmark non significativi il regime è più leggero: l’amministratore può non applicare un insieme più ampio di obblighi, purché lo dichiari e ne informi l’autorità competente, che può comunque chiedere informazioni e imporre adeguamenti. Se il benchmark supera la soglia dei significativi, l’adeguamento al nuovo regime deve avvenire entro tre mesi.
Trasparenza verso gli utenti e gestione della cessazione
Gli amministratori devono pubblicare una dichiarazione sul benchmark entro due settimane dall’iscrizione nel registro, e comunque per ogni nuovo benchmark o famiglia di benchmark. La dichiarazione deve spiegare il mercato o la realtà economica misurata, le ipotesi di discrezionalità, i fattori che possono condurre a variazioni o cessazione e l’impatto potenziale su strumenti e contratti.
Inoltre, deve essere pubblicata una procedura da seguire in caso di variazione o cessazione del benchmark. Gli enti vigilati utilizzatori devono predisporre piani scritti con azioni alternative, inclusa l’individuazione di benchmark sostitutivi ove possibile; tali piani possono essere richiesti dall’autorità competente e devono riflettersi nei rapporti contrattuali con i clienti.
Benchmark di paesi terzi: equivalenza, riconoscimento e avallo
Il regolamento prevede tre canali per l’uso nell’UE dei benchmark di paesi terzi: equivalenza, riconoscimento e avallo. In caso di equivalenza, la Commissione dichiara il regime del paese terzo equivalente e l’uso è ammesso se l’amministratore è autorizzato/registrato e vigono accordi di cooperazione. In mancanza di equivalenza, l’amministratore può ottenere il riconoscimento dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento, con obbligo di rappresentante legale nell’Unione. In alternativa, un amministratore o un’altra entità vigilata dell’UE può avallare il benchmark di paese terzo, assumendone piena responsabilità.
L’ESMA gestisce i registri dei benchmark e degli amministratori riconosciuti, equivalenti o avallati, e può cancellare la registrazione di un amministratore di paese terzo in caso di gravi rischi per utenti o mercati o di violazioni gravi della normativa applicabile nel paese terzo.
Autorizzazione, registrazione, vigilanza e registro pubblico
Gli amministratori stabiliti nell’UE devono ottenere autorizzazione o registrazione, a seconda della natura dell’attività e del tipo di benchmark fornito. Le entità vigilate che forniscono benchmark non critici possono essere registrate; chi fornisce solo benchmark non significativi è anch’esso soggetto a registrazione. Le autorità competenti devono decidere entro termini definiti e comunicare le decisioni all’ESMA.
L’ESMA tiene un registro pubblico aggiornato con gli amministratori autorizzati o registrati, gli amministratori/benchmark di paesi terzi riconosciuti o equivalenti e i benchmark avallati. L’autorità competente può revocare o sospendere l’autorizzazione/registrazione in caso di rinuncia, inattività, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi e ripetute.
Poteri di vigilanza, sanzioni e pubblicità delle decisioni
Le autorità competenti dispongono di poteri minimi di accesso ai documenti, richiesta di informazioni, ispezioni, accesso ai locali, sequestro, richiesta di registrazioni telefoniche/elettroniche, congelamento/sequestro di attivi, ordini di cessazione, divieti temporanei e dichiarazioni correttive. Le sanzioni amministrative devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Il regolamento fissa soglie minime: per persone fisiche almeno 500.000 EUR per molte violazioni e 100.000 EUR per talune violazioni specifiche; per persone giuridiche almeno 1.000.000 EUR o il 10% del fatturato annuo per molte violazioni e 250.000 EUR o il 2% del fatturato annuo per altre. Le decisioni sanzionatorie vanno pubblicate, salvo anonimizzazione, rinvio o non pubblicazione per ragioni di proporzionalità, tutela dei dati o stabilità del mercato.
Collegi e cooperazione transfrontaliera
Per i benchmark critici, il regolamento istituisce collegi composti dall’autorità competente dell’amministratore, dall’ESMA e dalle autorità dei contributori vigilati; possono aderire altre autorità nazionali se l’impatto potenziale della cessazione è rilevante. Il collegio definisce regole scritte su scambio di informazioni, decisioni e cooperazione, e in caso di disaccordo le questioni possono essere rimesse all’ESMA.
Modifiche a MAR e alle direttive sul credito
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 596/2014, rafforzando gli obblighi di notifica delle operazioni per gli strumenti collegati ad azioni o debito dell’emittente e introducendo eccezioni legate alla soglia del 20% per OIC e portafogli. Modifica inoltre le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, imponendo che nei contratti di credito al consumo e nei contratti di credito immobiliare il consumatore riceva informazioni chiare sul benchmark, sul suo amministratore e sulle possibili conseguenze della sua variazione o cessazione.
Entrata in vigore, applicazione e disposizioni transitorie
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica in linea generale dal 1° gennaio 2018. Talune disposizioni tecniche e di governance si applicano già dal 30 giugno 2016; le modifiche a MAR si applicano dal 3 luglio 2016. È previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2020 per gli operatori già attivi al 30 giugno 2016 e per alcuni benchmark esistenti, nonché la possibilità per la Commissione di prorogare di 24 mesi il regime transitorio di registrazione in specifiche condizioni. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un quadro comune per assicurare accuratezza e integrità degli indici di riferimento usati negli strumenti e contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione, contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e a un elevato livello di tutela di consumatori e investitori.
Ambito soggettivo e esclusioni
L’articolo 2 si applica a fornitura, contribuzione di dati e uso dei benchmark nell’UE. Sono escluse, tra le altre, banche centrali, autorità pubbliche in funzione di politica pubblica, CCP per prezzi di riferimento/regolamento, il pricing unico di specifici strumenti, i giornalisti che si limitano a pubblicare o citare un benchmark, taluni tassi debitori interni dei creditori, e alcuni benchmark su merci che rispettano condizioni specifiche. È escluso anche il fornitore che non sappia e non possa ragionevolmente sapere dell’uso del proprio indice ai fini disciplinati.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce tra l’altro: indice, fornitore dell’indice, benchmark, famiglia di benchmark, fornitura di benchmark, amministratore, uso del benchmark, contribuzione di dati, contributore di dati, contributore sottoposto a vigilanza, valutatore, dati, dati sulle operazioni, strumento finanziario, entità sottoposta a vigilanza, contratto finanziario, fondi di investimento, benchmark per tassi di interesse, benchmark per merci, benchmark basato su dati regolamentati, benchmark critico, significativo e non significativo.
Governance, conflitti di interesse e funzione di sorveglianza
Gli articoli 4 e 5 impongono agli amministratori solidi meccanismi di governance, separazione operativa delle attività sensibili, gestione dei conflitti, informativa sui conflitti agli utenti e all’autorità competente, e una funzione di sorveglianza permanente ed efficace. La funzione deve riesaminare almeno annualmente definizione e metodologia, controllare modifiche, cessazione, terzi esternalizzati, audit e, se del caso, contributori e violazioni del codice di condotta; per i benchmark critici è richiesto un revisore esterno indipendente annuale. L’ESMA deve adottare standard tecnici su funzione di sorveglianza e contenuti correlati.
Sistema dei controlli, responsabilità, registrazioni e reclami
Gli articoli 6-9 richiedono un sistema dei controlli proporzionato ai rischi, piani di continuità operativa e procedure di emergenza, un quadro di responsabilità con revisioni e gestione reclami, e la conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni (con specifiche eccezioni e 3 anni per alcune registrazioni telefoniche/elettroniche). Il meccanismo reclami deve essere scritto, pubblicato, tempestivo, equo e indipendente.
Esternalizzazione
L’articolo 10 consente l’esternalizzazione solo se non pregiudica il controllo dell’amministratore o la vigilanza, e mantiene in capo all’amministratore la piena responsabilità. Sono richiesti idoneità del fornitore, accesso delle autorità ai dati e ai locali, informativa sull’identità e sui compiti esternalizzati, piani di emergenza e possibilità di cessare l’esternalizzazione.
Dati, metodologia, trasparenza e segnalazione violazioni
Gli articoli 11-14 impongono che i dati siano sufficienti, verificabili e prioritariamente fondati su dati delle operazioni, con regole su selezione dei contributori, validazione, interventi correttivi e uso di fonti alternative se il contributore non rispetta il codice. La metodologia deve essere solida, resiliente, tracciabile e pubblicata in modo trasparente, con procedure per modifiche metodologiche e consultazione. Gli amministratori devono predisporre sistemi per individuare e segnalare manipolazioni o tentativi di manipolazione e meccanismi di whistleblowing interno.
Codice di condotta e requisiti dei contributori
L’articolo 15 impone un codice di condotta per ogni benchmark basato su dati di contributori, con descrizione dei dati, soggetti autorizzati, controlli, obblighi di segnalazione e gestione conflitti. L’articolo 16 stabilisce requisiti di governance e controllo per i contributori sottoposti a vigilanza, inclusa formazione, segregazione organizzativa se necessario, conservazione delle registrazioni e cooperazione con amministratore e autorità.
Regimi speciali per benchmark basati su dati regolamentati, tassi e merci
L’articolo 17 esenta i benchmark basati su dati regolamentati da alcuni requisiti di governance/dati/segnalazione e disciplina l’uso per combinazioni di benchmark fino a 500 miliardi di EUR. L’articolo 18 rinvia all’allegato I per i benchmark sui tassi di interesse. L’articolo 19 rinvia all’allegato II per i benchmark sulle merci, con eccezione per quelli critici su oro, argento o platino, ai quali si applica il titolo II.
Benchmark critici: individuazione e obblighi rafforzati
L’articolo 20 prevede l’inserimento in elenco, tramite atto di esecuzione della Commissione, dei benchmark critici che superano soglie quantitative o soddisfano criteri qualitativi su sostituibilità e impatto sistemico. L’autorità competente valuta i benchmark nazionali e, in caso di disaccordo, intervengono ESMA e Commissione. L’articolo 21 consente all’autorità competente di imporre l’amministrazione obbligatoria per massimo 24 mesi complessivi se l’amministratore intende cessare il benchmark critico. L’articolo 22 impone accesso alle licenze e alle informazioni su base equa, ragionevole, trasparente e non discriminatoria. L’articolo 23 consente di imporre contribuzione obbligatoria di dati a contributori sottoposti a vigilanza, con limiti temporali e meccanismi di riesame e revoca.
Benchmark significativi e non significativi
L’articolo 24 definisce benchmark significativi su soglie di 50 miliardi di EUR o su rilevanza sistemica/sostituibilità limitata. L’articolo 25 consente esenzioni selettive per i benchmark significativi, soggette a notifica all’autorità competente, che può imporre comunque i requisiti se necessari; l’amministratore deve pubblicare una dichiarazione di conformità. L’articolo 26 prevede un regime più leggero per i benchmark non significativi, con facoltà di disapplicare numerosi requisiti, obbligo di dichiarazione di conformità, riesame dell’autorità competente e adeguamento automatico se il benchmark supera la soglia dei significativi.
Trasparenza verso gli utenti e piani di cessazione
Gli articoli 27 e 28 impongono una dichiarazione sul benchmark entro due settimane dall’iscrizione dell’amministratore nel registro o dall’avvio di un nuovo benchmark, con contenuti minimi su mercato misurato, discrezionalità, rischi di variazione/cessazione e impatti su contratti e fondi. Gli amministratori devono pubblicare una procedura per variazioni/cessazione, e gli enti vigilati utilizzatori devono predisporre piani scritti con benchmark alternativi ove possibile.
Uso dei benchmark nell’Unione e informazioni nei prospetti
L’articolo 29 consente l’uso nell’Unione solo di benchmark forniti da amministratori dell’UE iscritti nel registro o di benchmark in esso iscritti. I prospetti relativi a strumenti o prodotti collegati a benchmark devono indicare chiaramente se il benchmark è fornito da un amministratore iscritto al registro. L’articolo 52 disciplina l’aggiornamento dei prospetti e documenti chiave già approvati prima del 1° gennaio 2018.
Paesi terzi: equivalenza, riconoscimento e avallo
Gli articoli 30-33 disciplinano i benchmark di paesi terzi: uso nell’UE subordinato a decisione di equivalenza della Commissione, autorizzazione/registrazione e vigilanza nel paese terzo, consenso all’uso e accordi di cooperazione. In alternativa, prima dell’equivalenza, è possibile il riconoscimento da parte dell’autorità competente dello Stato membro di riferimento; è richiesto un rappresentante legale nell’Unione. Il regolamento prevede anche l’avallo da parte di amministratori/entità vigilate dell’UE, con piena responsabilità del soggetto che avalla e possibilità di cessazione se mancano le condizioni.
Autorizzazione, registrazione e revoca
L’articolo 34 prevede autorizzazione per gli amministratori che forniscono o intendono fornire benchmark, registrazione per entità vigilate che non forniscano benchmark critici e per chi fornisce solo benchmark non significativi. L’articolo 35 disciplina revoca o sospensione in caso di rinuncia, inattività, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi e ripetute; in caso di sospensione o revoca si applicano, rispettivamente, regole di continuità o la procedura di cessazione.
Registro ESMA e cooperazione tra autorità
L’articolo 36 istituisce il registro pubblico ESMA degli amministratori, benchmark di paesi terzi riconosciuti o equivalenti e benchmark avallati. Gli articoli 37-39 disciplinano delega di compiti, scambio di informazioni e cooperazione nelle ispezioni e indagini in loco.
Poteri delle autorità competenti e sanzioni
Gli articoli 40-45 attribuiscono alle autorità competenti poteri minimi di accesso ai documenti, richiesta informazioni, accesso ai locali, sequestro, richiesta di registrazioni, congelamento/sequestro di attivi, ordine di cessazione, divieti temporanei e dichiarazioni correttive. L’articolo 42 impone sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, con importi minimi: per persone fisiche almeno 500.000 EUR per molte violazioni e 100.000 EUR per talune violazioni specifiche; per persone giuridiche almeno 1.000.000 EUR o 10% del fatturato annuo per molte violazioni e 250.000 EUR o 2% del fatturato annuo per altre. È prevista pubblicazione delle decisioni, salvo casi di anonimizzazione, rinvio o mancata pubblicazione per tutela della stabilità dei mercati o sproporzione.
Collegi per i benchmark critici
L’articolo 46 istituisce collegi per i benchmark critici, composti dall’autorità competente dell’amministratore, dall’ESMA e dalle autorità dei contributori vigilati, con possibile partecipazione di autorità di altri Stati membri se l’impatto transfrontaliero è rilevante. Il collegio definisce regole scritte su scambio informazioni, decisioni e cooperazione; in mancanza di accordo le questioni possono essere deferite all’ESMA.
Segreto professionale e cooperazione con ESMA
L’articolo 48 impone il segreto professionale su tutte le informazioni riservate scambiate ai sensi del regolamento. L’articolo 47 disciplina la cooperazione con l’ESMA e lo scambio di informazioni necessario per i suoi compiti.
Deleghe, atti di esecuzione e disposizioni transitorie
L’articolo 49 disciplina la delega alla Commissione per gli atti delegati, con durata indeterminata dal 30 giugno 2016 per alcune materie e con controllo di Parlamento e Consiglio; l’articolo 50 rinvia alla procedura di comitato. L’articolo 51 contiene le disposizioni transitorie, tra cui l’obbligo per i fornitori già attivi al 30 giugno 2016 di presentare domanda entro il 1° gennaio 2020, la possibilità di registrazione transitoria di alcuni fornitori non vigilati, e l’uso transitorio di benchmark esistenti fino al 1° gennaio 2020 in casi limitati. L’articolo 54 prevede il riesame della Commissione entro il 1° gennaio 2020 e poi ogni cinque anni.
Modifiche a MiFIR/MAR e direttive sul credito
Gli articoli 56-58 modificano il regolamento (UE) n. 596/2014 e le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, ampliano/precisano gli obblighi di notifica delle operazioni per gli strumenti collegati a titoli o debiti dell’emittente, introducono eccezioni legate alla soglia del 20% per OIC e portafogli, e prevedono che nei contratti di credito al consumo e nei mutui sia fornita ai consumatori un’informativa separata sul nome del benchmark, sull’amministratore e sulle potenziali implicazioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2018, con applicazione dal medesimo giorno, salvo disciplina specifica per i contratti esistenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 59 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione generale dal 1° gennaio 2018. Alcune disposizioni si applicano già dal 30 giugno 2016, mentre l’articolo 56 si applica dal 3 luglio 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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