Sentenza n. 576/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n.471 del 16.09.2024 del Tribunale di Ancona;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre alla metà delle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione ed era divenuta definitiva, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato né corrisposto le somme liquidate. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni ostative all'esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, richiamata quale titolo esecutivo, aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto del ricorrente al beneficio economico per gli anni scolastici accertati.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
In combinato con l'art. 39 c.p.a., consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Quando l'amministrazione si costituisce soltanto formalmente e non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, l'assenza di contestazioni non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza, ove il giudicato risulti inequivocabilmente ineseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è legittima quando l'inadempimento dell'amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
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