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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09355/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice, munita di decreto ingiuntivo non opposto nei confronti di una società debitrice e dei suoi soci illimitatamente responsabili, contro due coniugi che avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti fabbricati e terreni di loro proprietà. La creditrice chiedeva che tale atto fosse dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei propri confronti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. I coniugi proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2901 c.c. e di norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che non vi fosse prova della dolosa preordinazione, che il fondo non avesse azzerato le garanzie patrimoniali perché la società disponeva di beni per valore superiore al credito, e che l’atto fosse anteriore al sorgere del credito; 2) violazione dell’art. 83 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sanata la nullità della procura della società creditrice mediante deposito di una nuova procura nel termine concesso ex art. 182 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 2901 e 162 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie senza prova dell’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio e come se la convenzione fosse pregiudizievole per sua stessa natura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con l’accertamento della Corte d’appello, che aveva rilevato il deposito di una nuova procura valida e idonea a sanare il vizio nel termine assegnato. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: sul vizio motivazionale i ricorrenti avevano dedotto un difetto di sufficienza della motivazione, non più deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.; quanto alla revocatoria, ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato la dolosa preordinazione nell’aver destinato tutti i beni al fondo patrimoniale in funzione del sorgere di obbligazioni e nella consapevolezza della crisi economico-finanziaria della società, e che le censure miravano in realtà a un riesame del merito. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che la mancata annotazione del fondo patrimoniale non preclude l’azione revocatoria e che l’eventus damni va valutato in termini di pericolosità dell’atto rispetto alla futura esecuzione, essendo sufficiente che l’atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per gli atti anteriori al sorgere del credito, la dolosa preordinazione richiede una funzione specifica dell’atto diretta a rendere più difficile o pregiudicare l’azione esecutiva; l’azione revocatoria tutela il creditore consentendogli di soddisfarsi sul bene, non di farlo rientrare nel patrimonio del debitore.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione revocatoria grava sul creditore; la prova dell’annotazione del fondo patrimoniale, se usata per paralizzare la domanda, incombe sul debitore.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure in materia di presunzioni non possono risolversi in una richiesta di riesame del fatto, ma devono tradursi in doglianze di violazione di legge nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2729 c.c.

    Analogamente, la deduzione di violazione delle presunzioni semplici non può essere usata per contestare l’apprezzamento del merito compiuto dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non era fondata perché diretta sostanzialmente a criticare la valutazione probatoria e l’apprezzamento dei fatti svolti dal giudice di merito.

  • art. 83 c.p.c.

    La rinnovazione della procura nulla richiede il rilascio di un nuovo mandato; nel caso concreto la nullità era stata sanata con il deposito di una nuova procura valida.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine concesso per sanare il vizio della procura consente la regolarizzazione mediante nuova procura validamente depositata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformato è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 162 c.c.

    L’annotazione della convenzione matrimoniale serve alla sua opponibilità ai terzi, ma la sua mancanza non impedisce l’azione revocatoria.

  • art. 2902 c.c.

    L’azione revocatoria ha come effetto di consentire al creditore di eseguire sul bene, non di reintegrarlo nel patrimonio del debitore.

  • art. 602 c.p.c.

    È richiamato come base dell’esecuzione sui beni assoggettati a revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria contro un atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione non coincide con la mera consapevolezza del pregiudizio, ma richiede che l’atto sia stato compiuto in funzione del futuro debito, come parte di un disegno volto a sottrarre o rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori.
  • Ai fini dell’eventus damni è sufficiente la dimostrazione della pericolosità dell’atto rispetto alla futura esecuzione, cioè della sua idoneità a rendere anche solo eventualmente infruttuoso il soddisfacimento coattivo del credito, non essendo necessaria la prova di un danno già attuale e definitivo.
  • La mancata annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell’atto di matrimonio incide sull’opponibilità ai terzi, ma non esclude di per sé la proponibilità dell’azione revocatoria ordinaria, perché l’inefficacia ex art. 2901 c.c. opera sul piano della garanzia patrimoniale del creditore e non richiede che l’atto sia già opponibile.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, né di sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • La procura nulla può essere sanata, nel termine assegnato dal giudice, mediante rilascio e deposito di una nuova procura conforme ai requisiti di legge.
  • Quando una censura di violazione di legge mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, essa è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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